Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38531 del 11/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38531 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANZIONE GIUSEPPE N. IL 25/04/1944
INNELLI ROSARIA N. IL 03/06/1948
avverso la sentenza n. 884/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di SALA CONSILINA, del 22/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Udito il Procuratore Genprale in persona ijel Dott. (9 jfs 24=
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/03/2015

J

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato in data 22 febbraio 2013 il Tribunale di Sala
Consilina dichiarava Manzione Giuseppe e Innelli Rosaria colpevoli del reato di cui agli artt. 110
c.p., 137 co. 1 in relazione agli artt. 107 e 124 co. 1 D.Lvo. 152/2006 per aver, in concorso tra loro,
il Manzione quale proprietario dell’immobile adibito ad allevamento di bovini sito in Polla, via del

nell’immobile stesso, scaricato nella rete fognaria comunale le acque reflue industriali provenienti
dalla suddetta attività zootecnica in assenza delle prescritte autorizzazioni. Dichiarava, inoltre, la
sola Innelli responsabile del reato di cui all’art. 137 co. 14 in relazione all’art. 112 D.Lvo. 152/2006
perché, nella qualità suddetta, essendo l’attività zootecnica prima menzionata dalla medesima
esercitata in assenza di vasca a tenuta per lo stoccaggio del letame, effettuava giornalmente
l’utilizzazione agronomica del letame prodotto dalla propria attività sui fondi agricoli e, quindi, in
modo difforme dalle procedure di cui alle normative vigenti. Concesse le attenuanti generiche,
apportato l’aumento per la continuazione con riguardo alla sola Innelli e la diminuzione per il rito
prescelto, condannava il Manzione alla pena di euro 500,00 di ammenda e la Innelli alla pena di
euro 1.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza gli imputati, per il tramite del proprio difensore, hanno interposto appello poi
convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e,
quindi, non appellabile ma solo ricorribile in Cassazione.
A sostegno dell’impugnazione la difesa ha dedotto i seguenti motivi:
1) Insussistenza dei presupposti del reato contestato.
In particolare, con riguardo al reato di cui all’art. 137 co. 1 in relazione agli artt. 107 e 124 co. 1
d.lvo. 152/2006, rileva la difesa che l’assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue nella
rete fognaria è stata dedotta dalla mancata esibizione, da parte del Manzione ai tecnici dell’ARPA
incaricati di effettuare un sopralluogo presso la sede dell’allevamento zootecnico suddetto, del
registro relativo all’utilizzazione dei liquami zootecnici e della relativa comunicazione di
spandimento al sindaco.
Orbene, osserva il difensore, che il Manzione è il proprietario dei locali sede dell’azienda
zootecnica di cui è unica titolare la Irmelli. Dunque è su quest’ultima che grava l’obbligo di
richiedere ed acquisire l’autorizzazione in questione e non certo sul proprietario dell’immobile con
la conseguenza che i tecnici dell’ARPA avrebbero dovuto chiedere la suddetta documentazione a
quest’ultima e non al Manzione.

i

Foro D’Amnio, e lahnelli, quale titolare e gestrice dell’omonima azienda zootecnica con sede

I tecnici dell’ARPA, invece, non hanno svolto alcuna ricerca al fine di verificare se la Innelli fosse
destinataria della suddetta autorizzazione.
Con riguardo all’altro capo di imputazione la difesa lamenta invece l’assenza di prova che la Innelli
effettuasse giornalmente l’utilizzazione agricola del letame prodotto dall’attività zootecnica su fondi
agricoli, quindi in modo difforme rispetto alla procedura prevista dalla normativa di settore.
3) Mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

condizionale della pena non sussistendo nel caso di specie elementi ostativi di carattere oggettivo
legati all’entità della pena né ostacoli di ordine soggettivo.
Premesso che l’appello presentato dagli imputati per il tramite del loro difensore di fiducia è stato
convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e,
quindi, non appellabile ma solo ricorribile in Cassazione; il ricorso deve ritenersi inammissibile in
quanto il suddetto difensore di fiducia, avv. Maurizio Montanaro del foro di sala Consilina, non
risulta iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinnanzi alla Cassazione.
Dunque a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso sopra delineati, peraltro inerenti
aspetti di merito come tali sottratti al sindacato di legittimità, occorre dichiarare inammissibile il
ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2015.

Lamentano i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe dovuto concedere la sospensione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA