Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38531 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38531 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAVONE GUGLIELMO N. IL 02/09/1965
avverso la sentenza n. 10805/2011 GIP TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 04/06/2013
Considerato che:
Ravone Guglielmo ricorre avverso la sentenza, in data 18 aprile
2012, del Gup del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con cui gli è stata
applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il
reato di usura la pena concordata, e ne chiede l’annullamento, per la
parte relativa alla disposta confisca delle somme in giudiziale
sequestro;
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);
ciò
premesso
poiché
non
viene
assolutamente
contestata
l’insussistenza di una ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. e che dalla
motivazione emerge chiaramente che il denaro è stato confiscato in quanto
provento del reato, sulla base delle contestazioni,e stante la qualità
assolutamente generica dei motivi del ricorso, il ricorso stesso deve
ritenersi manifestamente infondato e pertanto inammissibile anche per la
parte relativa alla disposta confisca.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende
Roma,li 4 giu
013
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di