Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38529 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38529 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUCCI ANTONIO N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 49/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/5/2013, la Corte d’appello di Lecce confermava
quella del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato Cucci Antonio alla pena di
mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75,
comma 2, D. L.vo 159 del 2011, previa esclusione della contestata recidiva, con
la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. e con quella del rito abbreviato.
L’appellante aveva dedotto il vizio totale di mente, chiedendo l’assoluzione;
in subordine, aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche.

il ritardo mentale e il disturbo della personalità da cui Cucci è affetto sono idonee
ad incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, senza che tuttavia esista
una grave deterioramento della personalità: il soggetto ha una struttura
cognitiva ancora sufficientemente conservata, dovendosi così escludere il vizio
totale. In effetti, Cucci aveva dichiarato di avere compreso di essere stato
arrestato e tratto a giudizio per violazione della misura di prevenzione e aveva
giustificato la violazione dell’obbligo di soggiorno con l’esigenza di incontrarsi con
la sua fidanzata.
La pena risultava congrua, secondo la Corte territoriale, che riteneva che le
attenuanti generiche non potessero essere concesse, essendo l’imputato
portatore di plurime condanne per reati di certa gravità, ma soprattutto per la
medesima violazione. Le condizioni mentali, essendo già state valorizzate per la
diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., non potevano nuovamente esserlo ai fini
della concessione delle attenuanti generiche.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Cucci Antonio, deducendo violazione
dell’art. 9 legge 1423 del 1956 e dell’art. 42 cod. pen..
L’atto di appello aveva sottolineato che Cucci non era in grado di
comprendere gli obblighi che gli erano stati imposti a suo tempo con la misura di
prevenzione, circostanza dimostrata proprio dalle innumerevoli violazioni di tali
obblighi di cui il ricorrente si era reso responsabile.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ripropone, infatti, la tesi della totale capacità di intendere e di
volere dell’imputato, ampiamente analizzata dalla sentenza impugnata; ma il

2

La Corte condivideva con il giudice di primo grado la valutazione secondo cui

ricorrente non censura nemmeno la motivazione del provvedimento, né il
contenuto della perizia di ufficio che viene richiamato dalla sentenza.

I motivi sono quindi sostanzialmente generici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il P esidente

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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