Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38527 del 27/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38527 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC JASMINA N. IL 23/12/1990
avverso la sentenza n. 180/2013 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
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Data Udienza: 27/03/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 14/3/2013, condannava
Jovanovic iasmina alla pena di euro 4.500 di ammenda per il reato di cui all’art.
10 bis D. L.vo 286 del 1998, accertato in Torino il 25/11/2012.
L’imputata era stata identificata mentre guidava senza patente ed era
risultata priva di documenti di identificazione e di permesso di soggiorno. I
precedenti dattiloscopici riportavano la sua presenza nel nostro Paese fin dal
2. Ricorre per cassazione il difensore di Jovanovic Jasmina deducendo
carenza e vizio logico della motivazione.
Il Giudice di Pace non aveva tenuto conto della situazione globale della
ricorrente, madre di due figli minori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
Il ricorrente, infatti, non specifica sotto quale profilo la motivazione della
sentenza impugnata sia carente né per quale motivo l’essere l’imputata madre di
due figli piccoli – circostanza allegata, ma non provata, cosicché il ricorso non è
autosufficiente – possa incidere sulla responsabilità per il reato contestato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2014
Il Pr sidente
2002 con molteplici fermi e arresti per furto.