Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38527 del 07/08/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 38527 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAVARRA Ettore nato il 29/09/1990 a NAPOLI

avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto ANIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 07/08/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5/7/2018, la Corte d’Appello di Napoli, ordinava la
consegna allo stato richiedente (Francia) di Navarra Ettore, nato a Napoli il
29.9.1990 in relazione al mandato di arresto europeo emesso in data
11/6/2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grande
Istanza di Grasse (Francia) per i reati di furto (commesso a Cannes il

29.8.2017 a Cannes e a Napoli)
1.1. In data 15/6/2018 il suddetto Navarra Ettore era stato tratto in arresto
in Napoli in esecuzione del predetto mandato di arresto europeo. Nel termine
di legge la Corte d’appello di Napoli aveva provveduto a identificare e sentire
Navarra ed a convalidare l’arresto, applicando contestualmente la misura
cautelare degli arresti donniciliari; Navarra aveva dichiarato di non prestare il
consenso alla consegna.
2. Ricorre per Cassazione Navarra Ettore, a mezzo del proprio difensore,
sollevando i seguenti motivi:
2.1 Violazione dell’art. 6 comma 1 lett.f) legge n. 69 del 2005: la Corte
territoriale aveva ritenuto che la mancata indicazione della pena minima
irrogabile per il reato per cui si chiedeva la consegna non fosse elemento
indispensabile per la regolarità dell’atto, in disaccordo con la previsione
normativa.
2.2 Violazione dell’art. 18 lett. p) della legge 69/2005, in quanto la Corte
territoriale aveva ritenuto erroneamente l’irrilevanza della circostanza che
parte della condotta contestata fosse stata compiuta in Italia.
2.3 Insussistenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in merito ai profili di gravità indiziaria della condotta ascritta a Navarra:
non emergeva alcun indice di collegamento di Navarra con altri soggetti
coinvolti nell’attività di indagine dell’autorità francese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1 Relativamente al primo motivo, correttamente la Corte territoriale ha
ritenuto che la mancata indicazione della pena minima applicabile non sia
ostativa alla consegna: infatti, l’art. 6 comma 2 della legge 69/05 prevede
che “Se il mandato d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui

2

C

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29.8.2017) e associazione per delinquere (commesso dall’1.1.2017 al

alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede
ai sensi dell’articolo 16”, che a sua volta stabilisce che “qualora la corte
di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e
le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere
allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le
informazioni integrative occorrenti”; pertanto, la mancanza della
indicazione di cui al comma 1, lettera f), dell’art. 6 legge 69/05 non dà

richiesta di informazioni (vedi sul punto Sez.6, n.9202 del 28/2/2007,
Pascetta).
1.2 Quanto al motivo di rifiuto di cui all’art. 18, comma 1, lett. p), della
legge n. 69 del 2005, il ricorrente non si confronta con le motivazioni della
sentenza impugnata, che ha escluso che emergessero elementi per ritenere
con certezza sussistente la giurisdizione italiana sui fatti oggetto della
richiesta. Va ribadito in ordine a tale questione l’insegnamento, secondo cui
il divieto di consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge n.
69 del 2005, .7sg1j. presuppone che la giurisdizione italiana in ordine al locus
commissi delicti risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la
mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto od in parte nel
territorio dello Stato (ex multis, Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat,
Rv. 264055).
1.3. Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, deve essere evidenziato
che, in forza dell’art. 9 comma 7 legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen.
avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella
procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è
consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la
mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. e non vizio della
motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la
motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente
(sez. U n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; sez. 1 n. 6821 del 31/1/2012,
Rv. 252430), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato
argomentativo di qualunque tipo; solo in queste tassative ipotesi è
configurabile, pertanto, un vizio di violazione di legge, che legittima il
ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorrente, con riferimento ad entrambe le
violazioni eccepite, censura il contenuto della motivazione svolgendo

3

luogo ad alcuna nullità, potendo comportare soltanto la possibilità di una

deduzioni sul merito degli indizi raccolti: la sentenza impugnata ha
evidenziato in modo esaustivo le fonti di prova risultanti dagli atti e poste
alla base del mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della
repubblica presso il Tribunale di Grasse nei confronti dell’attuale ricorrente
ed ha ritenuto sussistenti a carico dello stesso gravi indizi di colpevolezza,
derivanti dalle impronte papillari appartenenti a Navarra scoperte sul casco
abbandonato dagli autori del furto.
Deve a questo riguardo precisarsi, che, sulla base della costante

di arresto europeo, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità
del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare
che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi
raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che
l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un
fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (sez. U n.
4614 del 30/1/2007, Rv. 235348; sez. 6 n. 44911 del 6/11/2013, Rv.
257466).
Alla luce delle su esposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

il ricorso condanna

il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge
n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il 7 agosto 2018
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di mandato

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