Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38526 del 07/08/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 38526 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANABONI Giovanni, nato il 27/04/1938

avverso la sentenza del 03/04/2018 n. 308/18 della CORTE di APPELLO

di

MILANO;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
ANIELLO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

tr‘.\-

Data Udienza: 07/08/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado nella
parte in cui Zanaboni Giovanni era stato condannato per il reato di cui agli art.
646, 61 n.11 cod.pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,
eccependo che con l’atto di appello era stata dedotta la violazione procedurale
relativa alla indeterminatezza del capo di imputazione: il rigetto dell’eccezione da

ministero a precisare la contestazione,erano le circostanze poste a base della
richiesta di declaratoria di nullità della sentenza, ma la Corte di appello si era
limitata a respingere la censura con un generico richiamo all’art. 516
cod.proc.pen.; inoltre, la questione era stata posta a dibattimento già aperto, ed
il tribunale non aveva notificato il verbale di udienza all’imputato assente, né
sospeso il dibattimento ai sensi dell’art. 520 cod.proc.pen.
1.2 II difensore eccepisce poi l’omessa motivazione sulla compiuta valutazione
delle risultanze probatorie dibattimentali e sulla ritenuta sussistenza del reato di
cui all’art. 646 cod.pen., con violazione della regola dell’onere della prova,
rimessa esclusivamente nelle mani dell’imputato, e la mancata considerazione di
tutte le risultanze favorevoli all’imputato: non era dato comprendere in quale
circostanza Zanaboni avesse ammesso di avere prelevato le somme e le
dichiarazioni dei testimoni della difesa erano state ignorate.
1.3 Infine, il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti
generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante, osservando
come le considerazioni della Corte di appello sulla gravità della condotta, desunta
dall’entità del danno materiale, fosse contraddittoria rispetto alle più favorevoli
statuizioni in punto di risarcimento del danno (ridotto alla somma stabilità in
primo grado a titolo di provvisionale) e di spese processuali (di fatto dimezzate)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1 Per affrontare il tema proposto con il primo motivo di ricorso, occorre
prendere le mosse dalla sentenza delle sezioni unite n.5307 del
20.12.2007,(Battistella, (Rv. 238239), che ha definito abnorme il provvedimento
con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al
pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza
avergli previamente richiesto di precisarla.

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parte del giudice di primo grado, con il contestuale invito rivolto al Pubblico

Tale conclusione si basa sull’assunto che l’udienza preliminare ha una
funzione peculiare rispetto al dibattimento, peculiarità che si giustifica in
relazione alla sua “fluidità”, finalizzata, da un lato, ad assicurare l’adeguamento
dell’addebito a quanto emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi
fisiologici, e, dall’altro, a condurre ad un’imputazione definitiva, “stabilizzata”, un
addebito che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, che fissa il
thema decidendum in termini idonei a reggere l’urto della verifica preliminare di
validità nella fase introduttiva del dibattimento; proprio per questo motivo l’art.

stessa non è ancora definitiva, ma tale possibilità non è espressamente prevista
nei casi (quale quello in esame) in cui si è già nella fase dibattimentale e quindi
si è di fronte ad una imputazione non più modificabile.
Questo Collegio non ignora il filone giurisprudenziale secondo il quale è
stata ritenuta abnorme, per la sua attitudine a comportare una indebita
regressione del procedimento, l’ordinanza del giudice del dibattimento che, in
ipotesi di genericità o indeterminatezza dell’imputazione, disponga la restituzione
degli atti al Pubblico Ministero, senza prima averlo invitato ad integrare o
precisare la contestazione; tale filone si basa però su una ingiustificata
parificazione tra udienza preliminare e udienza dibattimentale, contraddetta dalla
diversità funzionale e di disciplina processuale (basti pensare alla possibilità di
chiedere riti alternativi nella prima e non nella seconda).
Del resto, la possibilità per il giudice dell’udienza preliminare di invitare il
Pubblico Ministero a precisare o modificare l’imputazione discende anche dalla
considerazione che non si può certo pensare che il giudice “debba” emettere un
decreto di citazione a giudizio a suo avviso nullo, e quindi destinato ad essere
travolto nella fase dibattimentale: per questo motivo si ritiene corretta una
sequenza procedimentale che prevede dapprima lpfunalun invito ad emendare le
eventuali lacune dell’imputazione e poi, in caso di persistenza di un conflitto tra
Pubblico ministero e giudice, la restituzione degli atti.
Se così è, tale sequenza non ha invece ragion d’essere nella fase del
dibattimento, dove non vi è quella necessità di giungere ad una definitività del
capo di imputazione quanto più aderente alle risultanze delle indagini, perché la
definitività è stata già raggiunta al momento della emissione del decreto di
citazione a giudizio; non si può quindi ritenere che le soluzioni adottate per
l’udienza preliminare possano valere anche per il dibattimento.
Sul punto, si richiamano le sentenze di questa Corte n.34825
del 08/04/2016 Cc (sez.2, P.M. in proc. Maroni Rv. 267848: “Non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di
citazione a giudizio per l’indeterminatezza del contenuto descrittivo
3

423 cod.proc.pen. prevede la possibilità di modificare l’imputazione, in quanto la

dell’imputazione e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero,
poichè, quand’anche illegittimo per le ragioni ad esso sottostanti, esso costituisce
comunque esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento”) e , n. 1382
del 14/10/2016 Sez.5, PM in proc. F.,Rv. 268872): “In caso di genericità o
indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del
dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi
dell’art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a
giudizio, ai sensi dell’art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza

precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il
meccanismo correttivo che consente al giudice dell’udienza preliminare di
sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con
ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del
rilevato difetto dell’imputazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del
pubblico ministero che lamentava l’abnormità dell’ordinanza del giudice conforme
al principio enunciato).”).
Tutto ciò premesso, si deve rilevare come nel caso in esame l’originaria
imputazione fosse evidentemente generica, non essendo state indicate le date
nelle quali l’imputato si sarebbe appropriato delle somme, neppure queste
indicate in modo specifico, e sul punto la difesa aveva sollevato eccezione di
nullità; non poteva, pertanto, il giudice respingere l’eccezione invitando il
Pubblico ministero a precisare l’imputazione, ma avrebbe dovuto, alla luce di
quanto sopra argomentato, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio
per indeterminatezza dello stesso con restituzione degli atti al Pubblico
ministero.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado
emessa dal tribunale di Milano il 14/7/2017 e ordina la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 07/08/2018

alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o

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