Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38525 del 07/08/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 38525 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOCARINI Francesco, nato il 24/05/1964 a SERMONETA

avverso la sentenza del 06/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
ANIELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 07/08/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Locarini Francesco ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma in data 06/11/2014, che, in riforma della
sentenza di primo grado, aveva qualificato diversamente il fatto (originariamente
contestato come reato ex art. 648 bis cpd.pen.) come violazione dell’art. 648
cod.pen., riducendo la pena inflitta all’imputato ad anni due di reclusione ed euro
600,00 di multa.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello, nel riconoscere

rivenderla a Locarini, non si era curata di verificare la persistente compatibilità
del giudizio di responsabilità a carico dell’imputato con la diversa ricostruzione
fattuale e giuridica, tralasciando di sottoporre la fattispecie all’ulteriore vaglio
della sussistenza di sufficienti segni rivelatori affinchè l’imputato avesse potuto
avere la necessaria consapevolezza di accedere ad un negozio illecito diretto ad
acquistare un’autovettura rubata e riciclata
1.2 II difensore eccepisce inoltre come già nell’atto di appello era stato
rilevato che non si era proceduto all’esame dell’imputato, prova già ammessa, ma
la censura era stata del tutto ignorata dalla Corte di appello, che aveva
considerato prova della malafede dell’imputato la mancata indicazione da parte
sua della provenienza dell’autovettura; l’omessa assunzione dell’esame
dell’imputato aveva privato lo stesso della possibilità di fornire quelle spiegazioni
la cui mancanza aveva assunto tanta parte ai fini del riconoscimento della
responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Con riguardo all’elemento psicologico, è principio consolidato quello
secondo cui, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo è possibile trarre
elementi di prova dal fatto che il prevenuto non sia stato in grado, o non abbia
voluto, fornire indicazioni circa la provenienza della cosa posseduta
ingiustificatamente; nel caso in esame la sentenza di appello dà atto che il
ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione sul possesso da parte sua di una
carta di circolazione relativa alla autovettura di Cacchioni Stefania, (autovettura
sempre rimasta nella disponibilità della stessa, per cui il suddetto documento era
evidentemente falso), e della autovettura oggetto di furto ai danni di Carta Paolo,
sulla quale era montata la targa della autovettura della Cacchioni; pertanto, la
Corte di appello ha tratt la logica conclusione che era impossibile che l’imputato
avesse ricevuto l’autovettura dalla Cacchioni (che non aveva mai posseduto
l’autovettura di Carta), con conseguente sussistenza del dolo di acquisire in mala
fede un bene oggetto di furto.

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che altri soggetti avevano riciclato l’autovettura di provenienza illecita per poi

Quanto alla censura sul mancato esame dell’imputato, la stessa è irrilevante
in quanto non risulta che sia stata chiesta una rinnovazione dibattimentale sul
punto; ben avrebbe potuto l’imputato chiedere di essere sottoposto ad esame nel
giudizio di appello, in modo da fornire giustificazioni sul possesso da parte sua
dell’autovettura oggetto di ricettazione.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/08/2018

a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così

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