Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38525 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38525 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOP KHADIM N. IL 04/04/1971
avverso la sentenza n. 2720/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Considerato che:
Diop Khadim ricorre avverso la sentenza, in data 27 gennaio 2012,
della Corte d’appello di Firenze, confermativa della condanna per il
reato di ricettazione e altro, e, chiedendone l’annullamento, censura la
mancata assoluzione per l’insussistenza degli elementi costitutivi del
reato di cui all’art. 474 c.p.; censura inoltre l’erronea applicazione
dell’art. 648 c.p.
I motivi

sono manifestamente

infondati

e

il

ricorso è

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in
particolare il riferimento alle deposizioni testimoniali, quella del
perito e il verbale del sequestro).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794), con 10esclusione del possibile inquadramento nella fattispecie
di cui all’art. 647 c.p..
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammen
Roma, 4 giu

2013

inammissibile.

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