Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38524 del 11/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38524 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARNASI LUCA nato a ROMA il 23/03/1977
avverso l’ordinanza del 11/06/2018 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; sentite
le conclusioni del PG PERLA LORI che conclude per l’inammissibilità del
ricorso.
Uditi i difensori avv. EMILIO NICOLA RICCI e avv. GIORGIO TAMBURRINI che
chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Parnasi Luca , sottoposto con ordinanza del gip presso il tribunale di Roma
del 11 giugno 2018 alla custodia in carcere per i reati di associazione per
delinquere, violazione di norme sul finanziamento dei partiti e corruzione, propone
ricorso diretto in cassazione contestando la sussistenza di gravità degli indizi per
il reato associativo e la sussistenza di esigenze cautelari per tutti i reati.
1.1 Secondo l’ordinanza di custodia, Parnasi, al vertice di una società, Eurnova
srl, operante in particolare nell’ambito delle opere pubbliche, avrebbe organizzato
nel contesto dell’attività di impresa una associazione per delinquere finalizzata ad
una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione ed altri reati
strumentali per l’ottenimento dei provvedimenti amministrativi di vario tipo
favorevoli alla realizzazione innanzitutto del progetto in atto del

“nuovo stadio

della Roma” e, comunque, di altri progetti imprenditoriali.
1.2 Per quanto riguarda, in particolare, il progetto dello stadio della Roma, il
provvedimento espone che si tratta di un’ attività partita con un procedimento
amministrativo del 2012 e che nel 2014 la società del Parnasi propose lo studio

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Data Udienza: 11/07/2018

di fattibilità dell’opera, dichiarata di interesse pubblico nel dicembre 2014. Il
provvedimento impugnato riporta, in sintesi, le successive fasi di adeguamento
del progetto e di predisposizione della futura fase operativa.
L’ordinanza, poi, riferisce di una serie di ulteriori attività illecite e comunque
mirate alla acquisizione di rapporti preferenziali con soggetti inseriti in contesti
politico ed amministrativi.
Nell’ambito di tale attività, sarebbero stati commessi in particolare gli illeciti
individuati nella medesima ordinanza di custodia, tra cui in particolare dei fatti di

2. L’ indagine è stata svolta fondamentalmente sulla scorta di intercettazioni
di conversazioni da cui risultava, secondo la lettura degli inquirenti, una costante
opera

di

individuazione

soggetti

di

inseriti

in

contesti

politico/amministrativo/affaristici da avere a disposizione.
2.1 Nel definire l’oggetto della attività della associazione, il giudicante in
termini espressi specifica che il progetto dello stadio era quello più rilevante nel
dato momento delle indagini, attesa la fase avanzata della procedura
amministrativa, ma individua anche altre operazioni che rientrano nel programma
criminale.
3. In tema di esigenze cautelari, il giudice rileva la sussistenza di un concreto
rischio di recidiva e di inquinamento delle prove.
– Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento delle prove, osserva come
siano emerse condotte del Parnasi tese ad evitare le intercettazioni.
– Quanto al rischio di recidiva, valorizza la continuità della attività criminale
e la determinazione a perseguirla .
3.1 In ordine, poi, alla necessità della più grave misura della custodia in
carcere, afferma «in tale contesto, pertanto , unica misura che appare atta ad
escludere le esigenze caute/ari sin qui rappresentate appare quella della custodia
in carcere che è l’ unica in grado di evitare l’ elevato pericolo di inquinamento
probatorio che discende dalla assodata capacità del gruppo criminale di modificare
la realtà predisponendo, anche con l’ aiuto di soggetti terzi, intranei ed estranei al
gruppo imprenditoriale, documentazione non genuina. La sussistenza di una fitta
ed estesa rete relazionale di cui il PARNASI gode in molti ambiti, come l’ indagine
svolta ha con chiarezza evidenziato , rende , dunque necessario il ricorso alla
massima misura custodiale che è I’ unica in grado di recidere, o quantomeno di
allentare, i legami sussistenti tra i componenti del sodalizio e tra questi ed il mondo
criminale di riferimento ».
Parnasi propone due motivi:
4. con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla erronea
applicazione dei presupposti di cui all’art. 416 cod. pen.
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corruzione.

Sul presupposto che sia stata configurata una associazione per delinquere
funzionale all’ottenimento di

«provvedimenti amministrativi favorevoli alla

realizzazione del Nuovo Stadio della Roma»,

ritiene che manchi la

«indeterminatezza del programma criminoso» richiesta dall’art. 416 cod. pen. in
quanto il progetto criminale risulta limitato a questa sola attività. Quindi dallo
stesso testo del provvedimento risulta che l’accordo aveva caratteristiche di
determinatezza.
4.1 Inoltre le stesse risultanze investigative riferite nella ordinanza indicano

un comune sentire di natura criminale»; più in particolare, in relazione al ruolo di
alcune delle persone coinvolte, osserva che la partecipazione è ben delimitata nel
tempo e, quindi, vi è la necessità di «porre il problema della effettiva consapevole
adesione ad un progetto». Ed ancora, poiché la associazione viene fatta coincidere
con una società in sé lecita, per poter ritenere associati i soggetti inseriti in essa
per motivi lavorativi, andava verificato se da parte di questi non vi fosse una
convinzione di adempiere alle proprie mansioni.
Al riguardo, rileva come sia stata erroneamente valorizzata la presunta scelta
di mezzi di comunicazione più difficilmente tracciabili ed intercettabili, laddove
«l’esperienza dimostra» che si tratta di sistemi normalmente impiegati in contesti
lavorativi e non certamente segno di un vincolo associativo.
4.2 Ultima notazione è che si sarebbe presunta l’associazione per delinquere
per il solo fatto che nell’ambito di una organizzazione imprenditoriale si presume
la realizzazione di alcuni reati. Ciò, di fatto, comporterebbe una inversione
dell’onere della prova secondo il quale l’esponente di una impresa dovrebbe
dimostrare lui, e non l’accusa, che si tratta di mero concorso di persone.
5. Il secondo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla
mancanza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sui motivi
che non hanno consentito di applicare gli arresti domiciliari e comunque la
inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione.
Quanto alla omessa valutazione dei presupposti per la applicazione degli
arresti domiciliari, la difesa lamenta la assenza di valutazioni avendo il giudice
semplicemente affermato che le argomentazioni del pubblico ministero sono
condivisibili ed ha fatto riferimento a presunte accortezze degli indagati rispetto
alle intercettazioni che, però, non hanno pregiudicato la raccolta delle prove.
5.1 Considera come per la valutazione del pericolo dì recidiva si siano
considerati possibili reati che non giustificherebbero comunque la misura cautelare
(emissione di false fatture) e che non sono stati indicati gli atti amministrativi o i
pubblici amministratori coinvolti da una eventuale condotta di corruzione.

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con certezza che manca la «affectio societatis, e quindi una comunione di intenti,

Infine, secondo la difesa, il gip avrebbe motivato «simulando di analizzare
ruoli e competenze di ogni compartecipe» ma, ritiene, byche quando si è
discusso di adeguatezza e opportunità della misura non si è considerata la
possibilità di applicare gli arresti domiciliari.
E’ poi contestata la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione da parte
del giudice emittente la misura; secondo la difesa, il gip avrebbe recepito in
maniera del tutto acritica le argomentazioni del pubblico ministero e che sarebbero
stati introdotti argomenti «solo apparentemente diversi».

Il ricorso è infondato.
Si tratta di un ricorso diretto in cassazione per il quale, a norma dell’art. 311
cod. proc. pen., può essere dedotta solo la violazione di legge, con esclusione,
quindi, del vizio di motivazione.
1. Il primo motivo è infondato per varie ragioni.
1.1 Nella sua prima parte vi è una effettiva denuncia di violazione di legge,
compatibile con la tipologia di impugnazione prescelta: si sostiene che, avendo il
giudice ritenuto che la finalità delle condotte si riducesse ad una singola
operazione, abbia in pratica dato atto che non si tratti di una associazione per
delinquere, mancando il programma “indeterminato”.
1.2 È una ragionevole prospettazione di violazione legge, ma non è riferibile
al caso concreto.
– Innanzitutto è testualmente smentito che il programma criminale sia stato
limitato dal giudice all'”affare” dello stadio. Contestazione formale e motivazione
fanno chiaro riferimento ad una pluralità di attività e quella dello stadio viene
segnalata come di particolare interesse nel dato momento (nel periodo delle
intercettazioni), in ragione dello stato della pratica amministrativa, ma non quale
unica.
– Poi, se anche l’unico programma individuato fosse quello dei reati finalizzati
alla vicenda “stadio”, va considerato che il programma della associazione criminale
deve essere “indeterminato” in ordine a quanti e quali reati commettere ma non è
escluso che vi sia un termine di durata dell’attività in cui si collocano; non vi è
ragione per la quale un’associazione non possa essere progettata per operare a
tempo determinato. Nel caso in esame non è affatto posto in discussione che quello
dello stadio sia un progetto di ampio respiro che richiede lunghissimi tempi di
realizzazione (dal 2012, si comprende, non è ancora iniziata la realizzazione
concreta) e, quindi, vi è interesse alla commissione di singoli reati, non
predeterminati né predeterminabili, nell’ambito di un programma destinato a
svolgersi in un notevole arco di tempo.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il ricorso fa, invero, confusione tra i singoli reati ed il progetto criminale.
Sono i reati che devono essere in numero indeterminato e fare parte di un progetto
non i “progetti criminali” ad essere indeterminati.
2. Sotto altro profilo il motivo è infondato, ovvero quanto alla deduzione dell’
assenza della «”affectio societatis”, e quindi una comunione di intenti, un comune
sentire di natura criminale.>».
Innanzitutto sul punto il motivo pone questioni che riguardano chiaramente
la motivazione: la cosa è ben manifesta nella parte in cui ci si duole della mancata

accertamento del fatto.
2.1 n motivo, però, è anche infondato nella parte in cui deduce una violazione
di legge: La motivazione parte dal presupposto che la associazione per delinquere
sia una sorta di “società”, richiedendo la “comunanza di intenti”. In realtà, la
associazione per delinquere è un accordo per commettere una serie di reati per i
quali non vi è affatto la caratteristica della comunanza di intenti. Il tema, facendo
riferimento ad una più peculiare ipotesi di associazione per delinquere, è quello
spesso posto in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: si
riconosce il vincolo associativo penalmente rilevante anche nel rapporto tra
acquirenti e venditori di sostanze illecite, quando accompagnato da uno stabile
impegno reciproco. Insomma, per far riferimento ad un paragone civilistico,
l’associazione per delinquere certamente può, nei casi concreti, essere di fatto una
sorta di omologo della “società” o comunque della associazione genericamente
intesa, ma può anche essere integrata in una situazione paragonabile al contratto
di “somministrazione”, che certamente non è caratterizzato da una “affectio
societatis” quale richiesta dalla difesa.
2.2 La affectio societatis, in realtà, pur frequentemente richiamata in tema di
associazione per delinquere, nell’ambito in questione significa semplicemente
l’intenzione di partecipare al comune programma di realizzazione di una pluralità
indeterminata di reati, senza necessità del perseguimento di un unico interessefinalità.
Oltre che infondato sul piano astratto, il motivo per tale parte risulta
inammissibile laddove le argomentazioni utilizzate per poter dimostrare la
insussistenza del reato richiedono un sindacato della motivazione incompatibile
con la forma di impugnazione prescelta. Basti dire che, per poter sviluppare il
motivo, la difesa fa riferimento a ciò che “l’esperienza insegna”, quindi ad un
evidente esame di merito.
3. Il secondo motivo, in quanto palesemente mirato ad una contestazione del
vizio di motivazione, non è ammesso in questa sede.

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verifica della reale intenzione di alcuni dei presunti associati – si tratta di tema di

Quanto alla presunta omessa valutazione della applicabilità degli arresti
domiciliari, la stessa difesa pur parlando di “assenza” di motivazione poi, però,
contesta la carenza di tale motivazione. Vizio, se del caso, di cui all’art. 606 lett.
e), non deducibile in sede di ricorso diretto in cassazione.
Quanto alla presunta carenza di motivazione autonoma, la difesa sostiene che
questa non sarebbe assente ma “simulata”. Ma, se di simulazione si tratta,
evidente è in questione un sindacato sulla motivazione.
Anche in tema di adeguatezza del “braccialetto elettronico”, il sindacato da

Quindi non si tratta di motivi deducibili in questa sede
3.1 Comunque, a pagina 284 dell’ordinanza vi è una espressa motivazione
(con riferimento alli inquinamento probatorio ma è poi richiamata in tema di rischio
di recidiva) sulla necessità della custodia in carcere che è l’unica misura in grado
di recidere o quantomeno allentare i legami con il “mondo criminale di riferimento”.
Infine, quanto alla presunta assenza di obbligo di autonoma valutazione, non
emergendo ictu oculi (vi è motivazione esplicita) non si tratta di questione
deducibile con violazione di legge richiedendosi comunque la valutazione del
merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rom

sì \decis9lnella camera di consiglio dell’ 11 luglio 2018

Il Coèrig ie4e est4nsore

il Pres dente

PierluNI Di Stefaro
(T
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Giorgio Filbo
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parte della difesa attiene alla necessità di una accurata motivazione.

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