Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38524 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38524 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRI CLAUDIO N. IL 19/10/1964
avverso la sentenza n. 4222/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Ferri Claudio ricorre avverso la sentenza, in data 25 novembre
2011, della Corte d’appello di Firenze, con cui è stato condannato per il
reato ascritto, e chiedendone l’annullamento, si duole della valutazione
operata dai giudici di merito per ritenere sussistenti gli elementi del
reato contestato.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
quanto la sussistenza dell’elemento psicologico (v. sul punto il
riferimento alle dichiarazioni della p.o.).
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso

per cassazione

contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette
questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere
inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima

dichiarata

parte, cod. proc. pen.”.

( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli,

197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, sia per

A

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
gno 2013

Roma, 4

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