Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38521 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38521 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMASSO ROBERTO N. IL 01/10/1944
avverso la sentenza n. 2302/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 04/06/2013
Motivi della decisione
Tomasso Roberto ricorre avverso la sentenza, in data 23 aprile
2012, della Corte d’appello di Firenze, con cui è stato condannato per il
reato di truffa, e chiedendone l’annullamento, si duole dell’illogicità
della motivazione per affermare la sua responsabilità e del mancato
riconoscimento d ella tardività della querela.
Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
Nel caso in esame ritiene il collegio che nel ricorso
per
cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni
stato e grado del procedimento – una questione che aveva
oggetto
formato
di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già
pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è
avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di
una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che
la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art.
606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen., sez 6,
25.1.94, Paolicelli, 197748).
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore-ha Cassa delle ammende.
Roma, 4 giugn
Il Consigli
Giovanni Di
3
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Secon
Carmenini
ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.