Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3852 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3852 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gardiman Adriano, nato a Cambiano il 28/06/1961

avverso la sentenza del 20/03/2013 del Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 marzo 2013 il Tribunale di Udine, confermando
la decisione assunta dal giudice di pace di Codroipo, ha riconosciuto Adriano
Gardiman responsabile dei delitti di lesione volontaria, percosse e ingiuria in
danno della moglie Marta Gover, unificati dal vincolo della continuazione; ha
quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di euro 1.000,00 di multa.

Data Udienza: 26/09/2014

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo
a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, muovendo dal presupposto che
l’irrogazione della pena pecuniaria sia il risultato di una conversione della pena
detentiva, deduce carenza motivazionale circa i criteri di ragguaglio utilizzati.
2.2. Col secondo motivo contesta l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art.
61 n. 11 cod. pen., nel quale ritiene sia consistito il parametro normativo riferito

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
1.1. La pena della multa per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen.
(individuato come reato più grave ai fini della continuazione) non è stata irrogata
in sostituzione di una pena detentiva, ma in via di applicazione diretta ai sensi
dell’art. 52, comma 2, lett. b) d.lgs. 28 agosto 2000, n.274; conseguentemente
non era richiesta alcuna indicazione di pretesi criteri di ragguaglio; né è venuta
in considerazione l’applicabilità della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilità.
1.2. L’aggravante correlata al rapporto di coniugio è stata applicata in
ottemperanza al disposto dell’art. 577, secondo comma, cod. pen.,
espressamente richiamato, per il reato di lesione, dal successivo art. 585: è
dunque fuori luogo la censura diretta a interrogarsi sulla portata dell’art. 61, n.
11, dello stesso codice.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di
cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/09/2014.

al rapporto di coniugio con la persona offesa.

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