Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38519 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38519 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PONCE HERNANDEZ ANGELICA DEL CONSUELO N. IL
11/03/1986
avverso la sentenza n. 3294/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
18/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 04/06/2013
Considerato che:
Ponce Hernandez Angelica del Consuelo ricorre avverso la sentenza,
in data 18 novembre 2010, del Tribunale di Genova, con cui le è stata
applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il
reato di cui all’art. 628 c.p. ed altro,la penha di anni tre di
reclusione ed euro 1000,00 di multa e
ne
chiede l’annullamento per
carenza di motivazione;
Il ricorso è inammissibile perché la richiesta di applicazione
un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi
ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed
eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo al
quale le parti processuali sono addivenute.
Peraltro il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice, che non risultano viziate;
Questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500;
della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 4
, no 2013
Il Consigig e estensore
Il Presidente
Giovanni kir tallevi