Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38518 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38518 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORBOLATO MANUEL N. IL 23/08/1979
avverso la sentenza n. 113/2011 GIUDICE DI PACE di
CAMPOSAMPIERO, del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 04/06/2013

4.
A

Considerato che:
Orbolato Manuel ricorre avverso la sentenza, in data 12 gennaio
2012, del Giudice di pace di Camposanpiero, con cui è stato condannato
per il reato di lesioni e di danneggiamento, e, chiedendone
l’annullamento, censura la sentenza per l’incompetenza per materia del
giudice adito, a seguito della diversa configurazione del fatto che
sarebbe emersa in dibattimento e per la erronea valutazione degli
elementi sui quali è stata affermata la sua responsabilità;
sono manifestamente

infondati e

il

ricorso

inammissibile.
Osserva la Corte preliminarmente che l’eccezione di incompetenza
per materia è assolutamente infondata, in quanto la stessa è stata
correttamente radicata in base EA, contestazione effettuata, non risulta
alcuna eccezione o richiesta in tal senso all’esito dell’istruttoria
dibattimentale, peraltro, dalla lettura dei verbali allegati non emerge
assoluta,mente che le lesioni siano state causate dal lancio di
mattonelle. Nel merito del ricorso si prospettano dunque esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice di pace con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in
particolare il riferimento alle modalità dei fatti, anche attraverso la
dichiarazione della persona offesa la cui deposizione è stato oggetto di
analitico e compiuto vaglio critico).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;

I motivi

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
013

Roma, 4 giug

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