Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38517 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38517 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MHIJIR HAMID N. IL 20/09/1989
ANCORA FORTUNATO N. IL 18/11/1992
avverso la sentenza n. 651/2014 GIP TRIBUNALE di LECCO, del
20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Mhijir Hamid e Ancora Fortunato ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente , il
giudice avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-2014.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .