Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38516 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38516 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO ROCCO GAETANO N. IL 02/01/1953
BELLOCCO UMBERTO N. IL 11/05/1991
BELLOCCO DOMENICO N. IL 05/07/1980
avverso la sentenza n. 1706/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
OSSERVA
Bellocco
Domenico,
Bellocco
Umberto
e
Gallo
Rocco
Gaetano
ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio
di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
gravità dei fatti e alla pericolosità e invasività dell’associazione in contestazione ,
anche in ragione della disponibilità di armi. Per il Gallo, il giudice a quo ha
confermato la pena, tenuto conto dell’aggravante di cui all’art 416 bis comma 4 cp
ed atteso che per l’aggravante di cui al comma 6 non era stato apportato alcun
aumento di pena.
I ricorsi sono dunque fondati su motivi non consentiti dalla legge e vanno pertanto
dichiarati inammissibili , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille ciascuno.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.
Così deciso in Roma il 15-10-2014 .
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di