Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38515 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38515 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
PILI MARCELLINO N. IL 19/04/1945
avverso l’ordinanza n. 6560/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
OSSERVA
Pili Marcellino propone istanza di rimessione del processo che lo riguarda,
affermando la mera strumentalità e il carattere esclusivamente intimidatorio di
quest’ultimo.
profilo sia da ravvisarsi una grave situazione locale, tale da turbare lo svolgimento
del processo e da non essere altrimenti eliminabile e per quali ragioni egli ritenga
che la libera determinazione dei giudici possa considerarsi pregiudicata, nell’ottica
delineata dall’art 45 cpp.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente
al pagamento delle
spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
duemila.
Così deciso in Roma il
L’istanza va dichiarata inammissibile, non avendo il richiedente chiarito sotto quale