Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38515 del 11/07/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 38515 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABLAOUNI CHARKAOUNI nato il 01/01/1982
avverso la sentenza del 01/02/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso proposto dal difensore di ABLAOUNI CHARKAOUNI avverso la
sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ex articolo 444 cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso è fondato sul vizio di motivazione, motivo non consentito ex articolo
448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
ritenuto che in conseguenza vada dichiarata la inammissibilità senza formalità di procedura
ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con applicazione della pena pecuniaria nella misura
determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 40b0 in favore della cassa delle ammende.
Roma, co
ciso nella camera di consiglio dell’ 11 lugli 2018
Data Udienza: 11/07/2018