Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38514 del 11/07/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 38514 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Samb Matar, nato in Gabon il 10/10/1997

avverso la sentenza del 12/03/2018 del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per mezzo del suo difensore, l’imputato Matar Samb propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Torino, con cui – su sua richiesta, concordata con il pubblico ministero – gli è
stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Con il ricorso si deduce mancanza di motivazione in merito all’omesso
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, in vero generica, non indica le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso imputato

Data Udienza: 11/07/2018

(che ne ha definito la misura in accordo con il p.m.), tale da presupporre rinuncia
implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito
avrebbe dovuto disattendere tale richiesta per giungere ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni, come indica la sentenza
impugnata.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto
con la legge 23 giugno 2017, n. 103, deve ritenersi inammissibile il ricorso per
cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca

sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e in tal caso, la Corte
provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610,
comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
272014).

3. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa
connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia
stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2018.

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