Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38513 del 11/07/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 38513 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERMINIO RAFFAELE nato a REGGIO CALABRIA il 03/01/1958
avverso l’ordinanza del 21/09/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, con ordinanza del 21 settembre 2017, dichiarava inammissibile
il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia del 3 ottobre 2016
che aveva a sua volta dichiarato inammissibile la richiesta di Raffaele Ferminio di
revisione della sentenza n. 4991/2014 della Corte di Appello di Brescia il
17/6/2014 – confermata dalla Corte di Cassazione il 20/10/2015 – che lo aveva
riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere
di stampo mafioso.
Il condannato fondava la sua richiesta di revisione sulla incompatibilità fra la
decisione resa nei propri confronti e quella, invece, resa nei confronti di altri
presunti correi: tale conflitto riguardava la data dalla quale iniziava l’attività dell’
associazione mafiosa di appartenenza del Feminio.
La Corte di Appello aveva ritenuto la richiesta di revisione inammissibile per
manifesta infondatezza perché il presunto contrasto fra giudicati riguardava un
arco temporale per il quale non era stata ritenuta la responsabilità del condannato.
Questa Corte confermava la decisione ritenendo corretta la valutazione di
manifesta infondatezza per la irrilevanza delle prove indicate dal ricorrente per
intaccare il giudicato. In particolare, ricordava che «in tema di revisione, il concetto
di inconciliabilità fra sentenze Irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett.
a), cod proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva

Data Udienza: 11/07/2018

incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non
già alla mera contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere,
a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve
esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un
contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti
(Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Rv. 269757; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014,
Rv. 259449)»

quanto il ricorso riproponeva acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di Appello.
Questa Corte, comunque, valutava anche la sostanziale infondatezza nel
merito in quanto riteneva che «non può in alcun modo rilevare se, in epoca
precedente tale data, l’associazione si sia formata con l’adesione di una famiglia
al sodalizio già costituito dall’altra o viceversa». Inoltre, dava atto che la difesa,
con memoria di replica alla requisitoria del PG, aveva sostenuto che in realtà
l’accusa nei confronti del ricorrente fosse di aver costituito l’associazione mafiosa
nel 2007, ma riteneva tale ultima deduzione inammissibile perché tardiva.
Ciononostante,

«per mera completezza di esposizione»,

ne rilevava la

infondatezza, anche perché in contrasto con l’assunto dello stesso ricorrente.
Contro tale decisione il condannato ha presentato ricorso straordinario per
errore di fatto.
Dopo una esposizione ampia della vicenda processuale, rileva che la decisione
sarebbe fondata su errori .
Osserva:
«Quindi, secondo il relatore della seconda sezione di questa Corte:
a) Nel 2007 il sodalizio mafioso era già formato da tre persone (Giulio
Lampada e Leonardo Valle, i primi due) poiché ” vi è anche I ‘affiliazione al sodalizio
di un terzo soggetto, Francesco Lampada, giudicato separatamente e ritenuto
responsabile dei reati partecipazione mafiosa ed usura.”;
b) Il Fermínío, invece, risulterebbe estraneo all ‘associazione mafiosa sia nell’
anno 2007, che nell’anno 2008, e più precisamente sino al maggio 2009, così come
risulta dal capo di imputazione

».

Ed invece afferma:
« non è assolutamente vero che Lampada Francesco è considerato “il terzo
soggetto” dell’associazione mafiosa costituita nel 2007, poiché, Lampada
Francesco “giudicato separatamente” risulta essere stato condannato
irrevocabilmente come partecipe all’associazione mafiosa Valle, solo ed
esclusivamente dal 1° novembre 2008».

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La inammissibilità era, quindi, fondata sul difetto di specificità dei motivi in

« non e Assolutamente vero che dal capo di imputazione i! FC[Miniel
risulterebbe estraneo all’associazione mafiosa costituita ne12007 – appunto- dal
Ferminio, Giulio Lampada e Valle Leonardo»
« Quindi, errore rilevante e determinante, poiché nell’affrontare il tema
ritenuto centrale, la seconda sezione di questa Corte di Cassazione, ha posto a
fondamento della sua decisione proprio la circostanza – materialmente erroneache il Lampada Francesco fosse “11 terzo soggetto affiliato al sodalizio”.
Viceversa, se la posizione del Lampada Francesco fosse stata collocata

incontrovertibilmente che la suddetta associazione mafiosa non si sarebbe potuta
né dovuta contestare, poiché sarebbe stata costituita da due soli soggetti, Giulio
Lampada e Leonardo Valle).»
Il ricorso è inammissibile.
Difatti, tale ricorso straordinario non individua un “errore di fatto” che abbia
fuorviato la decisione di questa Corte ma è, praticamente, una nuova proposizione
della medesima istanza di revisione.
L’impugnazione è lungamente dedicata a riproporre la vicenda processuale, a
spiegare perché il ricorrente doveva essere assolto, e poi perché la revisione
doveva essere accolta. Solo alla fine, facendo riferimento alla decisione di questa
Corte qui impugnata, ritiene che la stessa abbia fatto una erronea valutazione
nell’affermare che tal Lampada Francesco avrebbe fatto parte della associazione
mafiosa “Valle” in epoca diversa da quella ricostruita dalla Corte di Cassazione.
In senso contrario a quanto sostenuto nel ricorso, va innanzitutto considerato
che questa Corte ha affermato la inammissibilità del ricorso (come si legge
nell’ultimo periodo del punto 1.1), per mancanza di specificità non essendo state
sviluppate argomentazioni riferibili alle motivazioni della Corte di Appello.
Quindi, pur avendo la sentenza di questa Corte inteso affrontare anche i profili
ulteriori, ritenendo comunque infondata la richiesta di revisione, la decisione di
inammissibilità è stata innanzitutto emessa in ragione della genericità del ricorso
e, quindi, non si può affermare che sia stata condizionata dalla

«supposizione di

un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa».
Ciò è già sufficiente alla decisione.
Va, comunque, anche considerato che le critiche alla valutazione del merito
cui questa Corte ha comunque proceduto per mera completezza di esposizione,
sono infondate.
Secondo il ricorso:
«In particolare la sentenza della seconda sezione di questa Corte qui
impugnata – e qui si evidenzia il macroscopico errore di fatto – accortasi della
evidente violazione di legge consumata dalla Corte bresciana nella parte in cui

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esattamente nel tempo (1° novembre 2008) ci si accorgerebbe

sostiene che “i soggetti riconosciuti partecipanti all’associazione erano solo in due
dal gennaio 2007 sino al 1° novembre 2008”, RICHIAMA “anche I ‘affiliazione al
sodalizio di un terzo soggetto, Francesco Lampada, giudicato separatamente e
ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed usura.
Pertanto, la Corte di appello ha fondato su tale considerazione il giudizio di
manifesta fondatezza dell’istanza di revisione (fondata sul mancato accertamento
di un’associazione tra almeno tre sodali nel periodo precedente il 1° novembre
2008, estraneo all’imputazione del ricorrente».

del ricorrente, però, è stata trascritta in modo erroneo e chiaramente fuorviante:
Tra le parole “usura” e “pertanto”, difatti, non c’è semplicemente un punto,
come risulta dal ricorso, ma c’è il seguente ampio testo

«(pag. 66 della sentenza

citata) . Inoltre, va osservato che, comunque, correttamente la Corte di Appello di
Brescia con il provvedimento impugnato ha rilevato ghe, essendo stata
riconosciuta la partecipazione al sodalizio criminoso di Raffaele Ferminio solo dal
maggio 2009, l’esistenza o meno del numero di almeno tre partecipi nel periodo
dal 2007 al 1 A/11/2008 e, quindi, la configurabilità dell’associazione nel periodo
precedente tale data, a maggior ragione precedente a quello nel quale il Ferminio
è stato riconosciuto partecipe del sodalizio, non può incidere in alcun modo sul
giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti con sentenza irrevocabile:
correttamente
Quindi, oltre a non essere contestate le ragioni per il quale il ricorso era
ritenuto in radice inammissibile, il presunto errore di fatto è, in realtà, inesistente,
risultando affermato solo sulla scorta di una trascrizione erronea e fuorviante del
testo del provvedimento impugnato. La sentenza ha fatto una specifica valutazione
sul tema oggi proposto che, quindi, non può essere sindacato ex art. 625 bis cod.
pen.
In definitiva, quindi, il ricorso è inammissibile perché non segnala errori
rilevanti e, anzi, sostanzialmente chiede una nuova valutazione sulla medesima
istanza di revisione, che certamente non è consentita.
Va disposta per legge la sanzione pecuniaria determinata come da dispositivo
tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

La motivazione del provvedimento impugnato, su cui poggiano gli argomenti

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