Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38510 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38510 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960
avverso l’ordinanza n. 4366/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

I

OSSERVA
Cavani Alberto propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti di fronte alla Corte d’appello di Bologna , in ordine al reato di cui all’art.
385 cp, affermando di essere vittima di accanimento giudiziario, non avendo
commesso il reato di cui è accusato.
L’istanza va dichiarata inammissibile , in quanto basata su motivi che investono il
richiedente. Né il richiedente chiarisce sotto quale profilo sia da ravvisarsi una
grave situazione locale, tale da turbare lo svolgimento del processo e da non essere
altrimenti eliminabile e per quali ragioni egli ritenga che la libera determinazione dei
giudici possa considerarsi pregiudicata, nell’ottica delineata dall’art 45 cpp.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila.
Così deciso in Roma il 15-10-2014.

merito della regiudicanda oggetto del processo pendente nei confronti del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA