Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3851 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3851 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

Data Udienza: 26/09/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lapka Olha, nata in Ucraina il 12/05/1972

avverso la sentenza del 10/12/12 del Giudice di pace Argenta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
insussistenza del fatto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2012 il giudice di pace di Argenta ha
dichiarato Olha Lapka colpevole del delitto di ingiuria ai danni di Carmelo
Giordano, condannandola alla pena di legge e alla rifusione delle spese in favore
della parte civile costituita; non ha invece riconosciuto alla stessa parte civile il
risarcimento dei danni, ritenendo sufficientemente satisfattiva la condanna

e

penale dell’imputata.

2. La Lapka ha interposto appello, giudicato inammissibile come tale dal
Tribunale di Ferrara, che ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ex art.
568, comma 5, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ferrara a fondamento della trasmissione degli atti a questa Corte Suprema ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non supera il vaglio di legittimità.

2.

Occorre premettere che la sentenza del giudice di pace, pur non

contenendo condanna al risarcimento dei danni malgrado l’affermazione di
penale responsabilità della Lapka, dispone tuttavia sulle spese di giudizio,
condannando l’imputata alla relativa rifusione in favore della parte civile.
Conseguentemente, riscontrandosi la presenza di un capo della sentenza
contenente statuizioni civili, in rapporto di consequenzialità con la condanna
penale, trova applicazione il principio codificato nell’art. 474, comma 4, cod.
proc. pen., a tenore del quale «l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia
di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di
condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato».
Tenendo conto di tale principio, già ripetutamente la giurisprudenza di
legittimità ha riconosciuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’imputato che
sia stato condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in
favore della parte civile, anche qualora non sia espressamente impugnato il capo
relativo alle statuizioni civili (v., ex multis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013 – dep.
2014, Di Luca, Rv. 259625; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv.
246618). Ed in un caso sovrapponibile a quello di cui ci si occupa questa stessa
sezione ha affermato doversi qualificare come appello, e non come ricorso per
cassazione, il gravame dell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di
condanna a pena pecuniaria che, pur avendo respinto la domanda di
risarcimento dei danni della parte civile, abbia condannato l’imputato al
pagamento delle spese di costituzione della stessa parte civile (Sez. 5, n. 7051
del 20/01/2009, Massari, Rv. 243233).

3. L’ordinanza del Tribunale di Ferrara, contenente l’errata declaratoria di
inammissibilità dell’appello, deve essere pertanto annullata senza rinvio; e gli

2
(

1. La declaratoria di inammissibilità dell’appello, posta dal Tribunale di

anni sono da trasmettere allo stesso Tribunale affinché faccia luogo al giudizio di
appello, così riqualificata l’impugnazione dell’imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza 31/07/2013 emessa dal Tribunale di Ferrara
e, riqualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ferrara per il giudizio relativo.

Così deciso il 26/09/2014.

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