Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38509 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38509 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOHJA GENTIAN N. IL 08/03/1978
avverso la sentenza n. 4871/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Lohja Gentian ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine all’applicazione della recidiva
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento , in particolare , ad un precedente per tentata estorsione continuata in
concorso , delitto riconducibile al contesto in cui si è verificato anche il reato
oggetto del processo in esame.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-10-2014.

merito in ordine alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano

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