Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38508 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38508 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOCERINO RAFFAELE N. IL 12/07/196/1
avverso l’ordinanza n. 6949/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 15/5/2013,
rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da
Nocerino Raffaele, condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per
bancarotta fraudolenta. Il richiedente lavorava nella ditta costituita dai due figli.
Il Tribunale metteva in evidenza la mancata cooperazione del condannato,
che si era reso irreperibile, con gli organi fallimentari; il versamento di una
somma di euro 5.000 di fronte a quella distratta di euro 900.000; la mancata

economica dissimile dalla realtà, poiché Nocerino aveva rappresentato di
lavorare come operaio, in base ad un contratto stipulato subito dopo la data di
irrevocabilità della sentenza di condanna, ma era in realtà responsabile tecnico
della fiorente impresa dei due figli.
Secondo il Tribunale, quindi, il contratto di lavoro era uno schermo che
nascondeva un ruolo diverso, con conseguente pericolo di recidiva, atteso che la
ditta era già stata segnalata per irregolarità di gestione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Raffaele Nocerino, deducendo vizio
di motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva travisato il contenuto della relazione dei
Servizi Sociali, che non avevano affatto negato che egli si riconosce colpevole dei
reati per i quali è stato condannato, e che avevano dato atto della possibilità per
Nocerino di adempiere ad una misura alternativa alla detenzione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

In effetti, non solo vengono dedotte censure di merito irricevibili in questa
sede, ma il presunto travisamento della prova costituita dalla Relazione dei
Servizi Sociali – niente affatto evidente, al contrario di quanto sostiene il
ricorrente – non risulta nemmeno indicato come decisivo per disarticolare l’intera
argomentazione dell’ordinanza; del resto, come emerge dall’ultimo paragrafo
dell’ordinanza, i motivi in base ai quali il Tribunale di Sorveglianza ha respinto
l’istanza di affidamento in prova sono differenti: la mancata collaborazione con
gli organi fallimentari, il mancato risarcimento del danno, la rappresentazione di
una situazione lavorativa differente da quella reale, le irregolarità contributive
2

comparizione all’udienza; la rappresentazione di una condizione personale ed

della ditta in cui Nocerino lavora, il conseguente pericolo di recidiva.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Cost. n. 186 del 2000).

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