Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38508 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38508 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EGIDI FEDERICO MARIA N. IL 12/09/1975
avverso la sentenza n. 5253/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

I

OSSERVA
Egidi Federico ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità
per il reato di cui all’art 337 cp, non essendovi prova in merito al pugno
asseritamente sferrato dall’imputato all’operante.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come sia emerso dalle due deposizioni testimoniali
assunte, coerenti e dettagliate, che l’ausiliaria della sosta è stata colpita con un
pugno allo stomaco dall’imputato. Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 15-10-2014.

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di

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