Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38507 del 24/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38507 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBAGALLO GIOVANNI, nato a ACIREALE il 05/06/1953

avverso l’ordinanza del 14/03/2018 del Tribunale del riesame di Catania
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Perla Lori, che ha concluso per il rigetto.
Udito i difensori, avv. Antonino Garozzo e Fabrizio Seminara che, previo
deposito di nuovi motivi di ricorso, hanno insistito per l’annullamento del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Barbagallo Giovanni ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame
di Catania che, in riforma dell’ordinanza emessa dal G.i.p. della stessa città in
data 22 febbraio 2018 con cui era stata applicata la custodia cautelare in
carcere, ha sostituito l’originaria misura con quella degli arresti domiciliari, in
ordine al delitto di cui agli artt. 110, 353 cod. pen., commesso nell’aprile 2017
(capo D), ed al delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., commesso nel
giugno 2017 (capo G).

Data Udienza: 24/05/2018

2. La vicenda è inerente ad indagini poste in essere a carico di professionisti
ed amministratori pubblici per reati che, sulla base dell’imputazione provvisoria,
sono stati portati a termine ai danni dei comuni di Malvagna e, per quanto
concerne l’ordinanza scrutinata, Acireale.
Barbagallo, quale capo area tecnica del comune di Acireale è accusato, sulla
base della contestazione contenuta nel titolo cautelare, di avere, in concorso con
Sapeinza Maria, Gariili Maria Fernando e Finocchiaro Eva, professionisti, e Sardo
Giuseppe, assessore allo sport ed alle politiche giovanili del citato comune, di

incarichi di progettista della riqualificazione della pista di atletica di Acireale
(capo D), nonché, in concorso con Di Stefano Salvatore, quale capo settore della
Protezione Civile di Acireale e membro della commissione incaricata della
valutazione per l’accesso al contributo per i danni causati dagli eventi del 5
novembre 2014 (tromba d’aria), di avere concluso un accordo corruttivo con il
quale il primo conferiva un incarico di RUP in opere pubbliche del comune di
Acireale da cui conseguivano emolumenti accessori al secondo che, a sua volta,
redigeva e firmava l’istruttoria finale con cui veniva riconosciuto il contributo per
l’evento naturale del 5 novembre 2014 (capo G).

3. Il Barbagallo deduce i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. ed
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte con decreto
G.i.p. del 14 marzo 2017 e successive proroghe.
Le emergenze su cui poggiano i provvedimenti non risultano avere il
carattere della novità, in quanto frutto di precedente attività di captazione già
conclusa senza l’emersione di elementi significativi a carico delle stesse persone
e per gli stessi reati. La circostanza che le risultanze siano state poi compendiate
dalla Guardia di Finanza, non consente, in assenza di elementi di novità
sopravvenuti, di ritenere che sussistessero i requisiti per poter legittimare le
nuove intercettazioni.
La rilevata inutilizzabilità delle intercettazioni ha avuto riflessi negativi anche
sulle successive proroghe.
3.2. Violazione degli artt. 275, comma 3-bis, e 292, comma 2, lett. c-bis,
cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
Nessuna motivazione è stata fornita dal Tribunale in ordine all’eccepita
nullità dell’ordinanza genetica che aveva rilevato che il G.i.p. non avesse fornito
congrua motivazione circa l’adeguatezza della misura cautelare in carcere.
Questi aveva fatto generico riferimento alle “molteplici possibilità tecniche di
comunicazione con l’esterno che sarebbero a disposizione degli indagati ove

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avere, con collusione e mezzi fraudolenti, turbato la gara per l’affidamento degli

collocati in regime domiciliare”, formula di stile priva di concretezza e non
pertinente al caso concreto e rispetto gli elementi posti a carico degli indagati.
3.3. Violazione degli artt. 353 cod. pen. e 125, 273, e 292 cod. proc. pen. e
vizi di motivazione.
Nell’ambito della vicenda che ha interessato gli atti posti in essere da parte
dell’amministrazione comunale di Acireale non vi era stata alcuna gara, ma una
mera comparazione di offerte, poi pervenuta all’affidamento diretto ex art. 36
d.lgs n. 50/2016 in favore del Garilli. Emerge, infatti, dal testo delle lettere

unicamente l’importo della parcella per la attività professionale da espletarsi in
favore dell’amministrazione. I singoli potenziali contraenti hanno indicato la
parcella cui è conseguita la libera scelta dell’amministrazione per il quale non è
previsto alcun meccanismo selettivo.
3.4. Violazione degli artt. 353 cod. pen. e 125, 273, e 292 cod. proc. pen. e
vizi di motivazione.
Dalle intercettazioni disposte, come anche chiarito in sede di interrogatorio,
non emerge l’implicazione di Barbagallo nella vicenda, essendo stati alla stessa
interessati Sapienza, Garilli e Finocchiaro, i cui dialoghi non hanno visto coinvolto
Barbagallo.
L’ incontro tra Sapienza e Barbagallo in data 21 aprile 2017 non è mai
avvenuto come confermato dalla assenza di riferimenti dalla disposta
l’intercettazione ambientale. Si rileva l’illogicità della motivazione che ha fondato
su dati non certi la dimostrazione dell’evenienza valorizzata dal Tribunale.
3.5. Violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. e 125, 273, e 292 cod. proc.
pen. e vizi di motivazione.
Si contesta che Salvatore Di Stefano, capo settore della protezione civile di
Acireale e membro della commissione incaricata della valutazione dell’accesso al
contributo derivante dai danni causati dall’evento del 5 dicembre 2014, abbia
assegnato il contributo perché in tal senso accordatosi con il ricorrente che aveva
rinunciato al contributo, inconferente in proposito la designazione a RUP del
progetto smart city di Acireale del Di Stefano effettuata solo perché unico
ingegnare a possedere i requisiti per la nomina a tale incarico.
Dalla documentazione della pratica di rimborso formulata in occasione degli
eventi del 5 dicembre 2014 emerge come il ricorrente si fosse espresso, nella
missiva inviata alla commissione in data 11 luglio 2017, in termini negativi nei
confronti del Di Stefano che aveva ritenuto di accogliere solo parzialmente
l’istanza di rimborso per i lavori di sistemazione dell’immobile colpito dall’evento,
escludendosi, anche dal tenore dell’unica intercettazione tra i due, che tanto
potesse essere logica conseguenza dell’accordo intercorso.

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inviate ai professionisti che non fosse stato richiesto loro alcun ribasso, ma

Illogica e carente, si osserva, risulta la motivazione del Tribunale che ritiene
sussistente l’accordo criminoso secondo cui, a fronte della nomina a RUP del Di
Stefano, Barbagallo avrebbe conseguito il riconoscimento del rimborso richiesto.
Le intercettazioni ambientali tra i due non fanno riferimento a tanto, ma
sottolineano la convinzione del ricorrente di avere diritto al riconoscimento del
contributo, lamentandosene con Di Stefano, mentre questi lo consiglia sulla
procedura da seguire per ottenere l’indennizzo dei danni subiti.
Alla luce di quanto sopra, assolutamente immotivato e non plausibile risulta

da un lato il riconoscimento del contributo in favore del ricorrente da parte del Di
Stefani e dall’altro, la nomina a RUP in favore del secondo da parte del primo.
3.6. Violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e vizi di motivazione
con riferimento alle esigenze cautelari.
Il Tribunale non ha tenuto nella giusta considerazione le intervenute
dimissioni dal comune di Acireale e che non fossero emerse ulteriori
responsabilità dalle intercettazioni a suo carico, portate aventi per lungo tempo.

4. Con atto depositato in udienza il ricorrente, con riferimento alle deduzioni
sub 3.3., 3.4. e 3.5., ha enunciato motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc.
pen., con cui ha ribadito l’assenza di una gara quanto al capo D), l’assenza di un
atto contrario ai doveri d’ufficio e del rapporto sinallagmatico quanto al capo G).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi sub 3.3. e 3.5, dovendosi
ritenere i restanti motivi, con la sola eccezione di quello sub 3.1. in ordine alla
ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, assorbiti.

2. Preliminarmente deve rilevarsi come risulti infondato il primo motivo
(3.1.) con il quale si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni sulla base della
asserita assenza di elementi nuovi, tali da fondare la richiesta di intercettazioni
telefoniche, assenza che avrebbe inciso anche sui successivi provvedimenti di
proroga.
Il Tribunale ha risposto adeguatamente all’eccezione anche in quella sede
formulata, evidenziando che non corrisponda al vero quanto dedotto in sede di
riesame secondo cui l’informativa della Guardia di Finanza del 16 febbraio 2017
fosse una mera compilazione di precedenti captazioni già acquisite al
procedimento.

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l’ipotizzato accordo intervenuto tra Barbagallo e Di Stefano avente ad oggetto,

Erano invece contenuti ulteriori elementi di indagine acquisiti nel mese di
ottobre del 2016, epoca successiva all’esaurimento del primo filone di
intercettazioni con particolare riferimento all’acquisizioni di tracce audio di
conversazioni tra Anna Maria Sapienza, Fernando Maria Garilli e l’arch. Angelo
Spina, in precedenza non disponibili, di cui si dava atto dei nuovi sviluppi nella
nota del 16 febbraio 2017.
Tanto ha fatto ritenere insussistenti gli elementi di nullità dei provvedimenti
con cui sono state autorizzate le captazioni ovvero di inutilizzabilità dei risultati

Il ricorso si limita a riportare una parziale estrapolazione della motivazione
del Tribunale del riesame (fine di pag. 4 dei motivi di ricorso) e non si confronta
con la motivazione del Tribunale della cautela quanto a sussistenza degli
elementi legittimanti l’adozione del provvedimento autorizzativo delle
intercettazioni telefoniche ed il carattere di novità degli stessi.

3. Il motivo sub 3.2. con il quale il ricorrente deduce l’assenza di elementi
da cui evincersi che quella posta in essere da parte dell’amministrazione
comunale di Acireale sia qualificabile come gara, elemento caratterizzante la
fattispecie di cui all’art. 353 cod. proc. pen., è fondato.
3.1. Deve essere tenuto fermo il principio di diritto espresso da questa Corte
secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni
situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante
la quale la P.A. proceda all’individuazione del contraente, a condizione, tuttavia,
che l’avviso informale di gara o il bando, o comunque l’atto equipollente,
pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che
presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte,
sicché deve escludersi l’esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla
legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di
offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione.
(Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, PG in proc. Cereda, Rv. 266118).
3.2. Deve, infatti, rilevarsi che il delitto in questione non è configurabile
nell’ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di
trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la
trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia
pure informale.
Non può parlarsi di gara quando non vi sia una reale e libera competizione
tra più concorrenti, circostanza che si verifica nel caso in cui singoli potenziali
contraenti, individualmente interpellati, presentino le rispettive offerte e
l’amministrazione mantenga la facoltà di un ampio potere di apprezzamento di

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acquisiti all’esito delle indagini tecniche.

scelta del contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della
contrattazione tra privati (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano,
Rv. 272227; Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone ed altro, Rv. 213033;
Sez. 6, n. 1412, 23/10/1998, P.M. in proc. Coccimiglio, non massimata).
In assenza di una ben definita procedimentalizzazione delle forme e dei
meccanismi idonei a selezionare le offerte che pongano i partecipanti in
competizione e concorrenza tra loro, non si realizza una “gara” quanto, piuttosto,
una semplice comparazione di offerte non vincolante per la P.A.

quindi, circoscrive l’area esterna alla fattispecie dell’art. 353 cod. pen., sotto
l’opposto versante si deve precisare che si reputa esserci una “gara” allorché si
realizza una competizione tra le offerte tramite procedure amministrative
“informali” o di “consultazione” nelle quali la pubblica amministrazione fa
dipendere l’aggiudicazione di contratti dall’esito dei contatti di soggetti che,
consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale
contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 4741 del
31/10/1995, dep. 1996, Cuoco ed altri, Rv. 204646).
Concezione sostanzialistica questa, non vincolata dallo specifico nomen
iurius, necessaria per circoscrivere l’ambito applicativo della fattispecie penale
dell’art. 353 cod. pen. la cui oggettività giuridica consiste proprio nell’interesse
della P.A. alla regolarità e alla libertà della gara, cioè “alla esigenza della
protezione dello svolgimento della regolarità della gara e alla pretesa della
genuinità del risultato della stessa, come effetto di una competizione svoltasi in
libera concorrenza”, interpretazione che non integra un’applicazione analogica
della fattispecie criminosa di cui all’art. 353 c.p., in quanto non ne allarga
l’ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base
dell’eadem ratio in quanto tesa a garantire il regolare svolgimento sia dei
pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di
consultazione, che finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni
private (così, Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, cit.), orientamento
confermato da questa Suprema Corte in numerose occasioni (Sez. 6, n. 44829
del 22/09/2004, Di Vincenzo, Rv. 230522; Sez. 6, n. 13124 del 28/01/2008,
P.M. in proc. Mancianti ed altri, Rv. 239314; Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011,
Tatò, Rv. 250732), ritenendo la configurabilità del reato in ogni situazione nella
quale la P.A., anche in assenza di formalità, proceda all’individuazione del
contraente mediante una gara.
3.4. Nella scelta del contraente assume rilievo preponderante la possibilità
dei diversi partecipanti di cogliere quali debbano essere i criteri sulla base dei
quali l’amministrazione opererà la scelta, in assenza dei quali e della loro

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3.3. Se quanto sopra delinea quella che non può essere definita “gara” e,

reciproca conoscenza alla luce della assenza di qualsivoglia preliminare regola in
concreto utilizzata a tal fine, mancando la possibilità di delineare un’offerta in
astratta contrapposizione comparativa con altri soggetti giuridici, non ha senso
parlare di impedimento e turbamento tramite violenza, minaccia, doni promesse
e collusioni, la cui rilevanza ai fini della scelta del contraente risulta ab origine
logicamente preclusa.
3.5. Nel caso oggetto di scrutinio l’amministrazione comunale di Acireale
aveva inviato, separatamente e distintamente, una missiva a più professionisti,

del riesame, nella quale vi era la sola “richiesta di parcella” senza alcun
riferimento al criterio sulla base del quale sarebbe poi stato assegnato l’incarico,
affermandosi che tanto non implicasse la realizzazione di una gara.
A fronte di tale deduzione anche fondata su specifica allegazione della
missiva, comunque a disposizione dei giudici, il Tribunale ha ritenuto che
l’amministrazione avesse inviato a tre professionisti lo schema base di parcella
invitando gli stessi ad effettuare un ribasso e, quindi, realizzandosi una
simulazione di gara, evenienza nota a tutti i partecipanti.
Specifico richiamo è stato effettuato alla giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, anche in presenza di una gara informale, nonostante la mancanza
di un obbligo in tal senso, si dovesse ritenere integrato il reato, smentendo la
operatività del principio di diritto, sopra espresso, per il quale deve escludersi
l’esistenza di una gara quando sia prevista solo una comparazione di offerte che
la P.A., in mancanza di precisi criteri di selezione, è libera di valutare (Sez. 6, n.
8044 del 21/01/2016, PG in proc. Cereda, Rv. 266118).
3.6. Evidente risulta il vizio di motivazione in ordine allo specifico aspetto
che, per quanto sopra enunciato in ordine ai circoscritti ambiti di integrazione
della fattispecie, assume carattere preponderante.
La presenza di più missive inviate a distinti professionisti nelle quali si
richiede esclusivamente un preventivo di parcella al fine del conferimento di un
immediato incarico professionale ed in assenza di qualsivoglia riferimento ai
criteri che sarebbero stati seguiti ai fini della conclusione del contratto, non è
idoneo a realizzare la gara, secondo l’interpretazione che a tale temine è stato
assegnato dalla citata giurisprudenza che ha circoscritto i principi sulla portata
dell’art. 353 cod. pen.
In tal senso illogico e immotivato è ritenere che la scelta sarebbe comunque
caduta sul professionista che avesse formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa o, rifacendosi alla motivazione contenuta nell’ordinanza genetica, la
parcella più bassa, ponendo i partecipanti in condizioni di valutare le regole che
presiedevano il confronto.

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atto allegato ai ricorsi e su cui è stata chiesta specifica motivazione al Tribunale

Tanto perché, in assenza di indicazioni emergenti dalla missiva che risulta
inviata singolarmente a ciascun professionista, senza alcun riferimento alla
circostanza che la preferenza sarebbe caduta sulla parcella più economica, priva
di base logica risulta la motivazione del Tribunale rispetto alla specifica
allegazione sottoposta alla sua attenzione.
In assenza di regole determinate, inoltre, irrilevante è la circostanza
valorizzata dal Tribunale secondo cui la condotta del ricorrente, unitamente a
quella dei concorrenti, era preordinata proprio a veicolare la scelta del

penale, risulta eccentrico rispetto all’oggetto giuridico tutelato dall’art. 353 cod.
pen., che impone la previa verifica dell’esistenza di una gara, prima di accertare
se la condotta sia complessivamente tesa a selezionare illegalmente il
contraente.
In tal senso è esplicita proprio la giurisprudenza di cui il Tribunale ha ritenuto
non ricorressero gli estremi ai fini dell’applicazione del relativo principio di diritto,
secondo cui si esclude l’esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla
legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di
offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione
(Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, PG in proc. Cereda, Rv. 266118).
3.7. Al riguardo si palese irrilevante la verifica sulla conformità della
procedura a quanto stabilito dall’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato
con d.lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 che prevede l’affidamento diretto da parte
della stazione appaltante senza la necessaria previa consultazione degli operatori
economici. Ciò che rileva, per quanto sopra detto in ordine alla sussistenza o
meno di una gara, non è la necessità o meno di seguire una determinata
procedura ovvero averne illegalmente omesso la previsione (circostanza non
irrilevante sotto distinto profilo penale), quanto, più semplicemente, se
l’amministrazione, a prescindere dalla disciplina, abbia procedimentalizzato
attraverso criteri predeterminati la comparazione delle offerte, fissando
parametri idonei, noti e messi a disposizione degli offerenti, sulla cui base
provvedere a selezionare il contraente, evenienza assente nel caso scrutinato.
3.8. Dalla complessiva valutazione che ha portato questa Corte a ritenere
carente un elemento indispensabile ai fini della astratta sussunzione delle
condotte contestate in quella di cui all’art. 353 cod. pen., sempre nei limiti della
verifica propria dell’ambito cautelare, discende l’annullamento senza rinvio, con
contestuale annullamento dell’ordinanza genetica quanto al capo D).

4. Fondato è anche il motivo sub 3.5. del “ritenuto in fatto” – con
conseguente annullamento senza rinvio del capo G) – in ordine all’ipotizzata

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concorrente in via preventiva; risultato che, se può assumere distinta rilevanza

corruzione con riferimento alla dedotta assenza di rapporto sinallagmatico tra il
riconoscimento del contributo di euro 14.622,25 da parte di Di Stefano
Salvatore, membro della Commissione incaricata della valutazione dei danni
causati dalla tromba d’aria del 2104 in favore del ricorrente, e la conseguente
nomina a RUP in opere pubbliche ricadenti nel comune di Acireale di Di Stefano
da parte de Barbagallo, capo area tecnica del comune di Acireale.
4.1. Seppure debba ritenersi che, sulla base della ricostruzione effettuata in
fatto, dal Tribunale del riesame, in questa sede non sindacabile non rilevandosi

riconosciuto la liquidazione in favore di Barbagallo, sia priva dei presupposti
necessari ai fini del riconoscimento dei danni che l’immobile asseritamente
colpito dalla calamità naturale presentava, essendo essi incompatibili con
l’evento registratosi nel 2014, si osserva che, al di là del dato meramente
cronologico secondo il quale, dapprima è intervenuto il riconoscimento della
indennità e, successivamente Barbagallo ha nominato Di Stefano quale RUP nel
progetto Smart City, nessun elemento tale da far ritenere la realizzazione di un
accordo corruttivo è stato evidenziato.
4.2. Si rinvia al riguardo al principio di diritto di questa Corte secondo cui, ai
fini dell’accertamento del delitto di corruzione propria, nell’ipotesi in cui risulti
provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è
necessario dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è
stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del
pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza
dell’avvenuta dazione (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignano ed
altro, Rv. 251867; nello stesso senso: Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, P.M. in
proc. Sidoti, Rv. 240745).
4.3. Dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale, anche compulsando il
provvedimento genetico cui fa rinvio, niente porta a comprendere sulla base di
quali elementi si ritenga sussistente un accordo tra Di Stefano e Barbagallo.
Emerge certamente la difficoltà del Di Stefano di far approvare la pratica del
Barbagallo, confidandosi in tal senso con il personale e ritenendo la stessa
inopportuna atteso il ruolo di funzionario del ricorrente, la circostanza che alcune
voci di spesa erano chiaramente estranee all’evento naturale, circostanze
confermate da quanto dichiarato dagli altri membri della commissione che si
erano opposti al riconoscimento dei danni in quanto ritenevano assente il
rapporto causale con gli eventi specie con riferimento alla crepa sui muri (spessi
sessanta centimetri); ma che tanto sia stato effettuato sulla base di un accordo
che vedeva quale contropartita il conferimento dell’incarico di RUP avvenuto
pochi giorni dopo, anche in relazione a precedenti incarichi assegnati dal

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le dedotte lacune o vizi di illogicità, emerga che la determinazione che ha

Barbagallo al Di Stefano, non appare coerente e logicamente percepibile dalla
motivazione dell’ordinanza, che omette qualsivoglia riferimento necessario ai fini
dell’ipotizzabilità della fattispecie di corruzione propria contestata ex art. 319
cod. pen.
4.4. Non può poi non rilevarsi, essendo comunque dedotti vizi cumulativi di
motivazione anche confermati a mezzo di motivi aggiunti, che dalla stessa
ordinanza del Tribunale emerge che Di Stefano si sia affrettato a definire la
pratica oggetto di asserito mercimonio per il giorno 14 giugno, retrodatandola al

alla procedura concorsuale tenutasi presso il Comune di Acireale per un il posto
di capo Area Tecnica in cui Barbagallo era commissario e Di Stefano uno dei
concorrenti, il primo aveva richiesto esplicite notizie sull’esito della sua pratica;
evenienza già di per sé idonea a disarticolare la motivazione posta alla base
dell’ipotesi di accusa (secondo cui la determina del riconoscimento della
indennità e la nomina a RUP siano frutto di accordo) e in grado di assegnare alla
condotta del Di Stefano altra causale strettamente connessa all’esito della prova
concorsuale.
Deve, ancora, rimarcarsi, al fine di rilevarne la illogicità rispetto
all’imputazione provvisoria che Di Stefano, immediatamente dopo la nomina a
RUP, aveva immediatamente incaricato, con riferimento a tale ruolo ricoperto,
per la verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità tecnico
economica, con il riconoscimento di una remunerazione di euro 4.440,80, la
società Licciardello Progetti s.r.I., il cui responsabile è cognato del ricorrente.
4.5. A fronte, quindi, di un quadro indiziario oggetto di censura in ordine a
carenze motivazionali, che già sulla base della sola lettura dell’ordinanza
consente di assegnare una diversa ed antitetica ricostruzione eziologica ad
ognuno dei due distinti atti asseritamente oggetto dell’accordo corruttivo,
rendendo quindi privo di logica valenza indiziaria il dato connesso alla loro
cronologica concomitanza – a fronte di ben più stretti collegamenti, anche
cronologici, tra il concorso e il riconoscimento della indennità da un lato, e la
nomina a RUP e incarico al cognato del ricorrente, dall’altro – deve disporsi
l’annullamento senza rinvio, con contestuale annullamento della ordinanza
genetica anche con riferimento al capo G.

5. Dall’annullamento dell’ordinanza consegue la cessazione degli effetti della
misura cautelare con rimessione il libertà di Barbagallo Giovanni se non detenuto
per altra causa.

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5 giugno 2017, in quanto il giorno 9 giugno, durante la prova l’esame inerente

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza emessa dal
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 22 febbraio 2018.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 24/05/2018

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