Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38507 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38507 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHETTI CIGARINI GUIDO GIOVANNI N. IL 25/10/1960
avverso la sentenza n. 2821/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Lucchetti Cigarini Guido Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità.
Con memoria presentata il 29-9-2014, il ricorrente deduce nullità per mancata
specificazione delle ragioni dell’inammissibilità rilevata nell’avviso ex art 610 cpp e

Le censure formulate con il ricorso sono manifestamente infondate. Correttamente
infatti il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il
quale la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario integra gli estremi
del reato di calunnia, pur se non venga presentata querela, in quanto con tale
denuncia viene prospettata la commissione di delitti perseguibili d’ufficio, come la
ricettazione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi
desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto
inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto
e in diritto , delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze
corrette sul piano giuridico.
Anche la censura inerente all’avviso ex art 610 cpp è manifestamente infondata ,
poichè tale norma prescrive l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata e
non la motivazione del provvedimento di assegnazione alla Settima Sezione di
questa Corte.
Manifestamente infondata è anche la censura concernente l’elezione di domicilio,
poiché se quest’ultimo è idoneo e l’atto è stato ritualmente espletato, la mancanza
dell’indicazione dell’anno sul relativo verbale non induce alcun vizio, trattandosi di
mera svista.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

nullità delle notifiche per irritualità della dichiarazione di domicilio.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-10-2014.

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