Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38504 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38504 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL WALI ABDELILAH N. IL 01/01/1973
avverso la sentenza n. 1588/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

RG. 42515/2012 El Wali Abdelilah
Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia

inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici sia sul trattamento sanzionatorio che sul diniego delle
attenuanti generiche per i suoi precedenti.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p,p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 000 in favore della Cassa delle ammende.

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i 8 SET 2013

11 F1.11;g4-

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elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto

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