Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38503 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38503 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLI ROSA MARIA N. IL 04/05/1975
avverso la sentenza n. 1179/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
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OSSERVA
Petrelli Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità
per il reato di evasione, poiché l’imputata-peraltro affetta da un disturbo paranoide
della personalità- è uscita per recarsi presso lo studio del proprio difensore,
preavvisando telefonicamente i Carabinieri
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputata sia stata trovata fuori dalla propria
abitazione, come risulta dal verbale di arresto. Nè vi è prova, d’altronde, che
l’imputata fosse, al momento del fatto, affetta da una alterazione dei processi
intellettivi, rilevante a norma degli artt. 88 e 89 cp.Dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
li ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014 .
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure