Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38503 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38503 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRELLI ROSA MARIA N. IL 04/05/1975
avverso la sentenza n. 1179/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

4

OSSERVA
Petrelli Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità
per il reato di evasione, poiché l’imputata-peraltro affetta da un disturbo paranoide
della personalità- è uscita per recarsi presso lo studio del proprio difensore,
preavvisando telefonicamente i Carabinieri

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputata sia stata trovata fuori dalla propria
abitazione, come risulta dal verbale di arresto. Nè vi è prova, d’altronde, che
l’imputata fosse, al momento del fatto, affetta da una alterazione dei processi
intellettivi, rilevante a norma degli artt. 88 e 89 cp.Dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
li ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014 .

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA