Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38503 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38503 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960
BRAGLIA DONATO N. IL 17/07/1960

l’ordi nanza n. 1806/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
45404042
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

N.G.R. 40153/2012 Cavani Alberto – Braglia Donato
, Richieste di rimessione ex art.45 c.p.p. nel proc.1806/12 Trib.Modena

Considerato che:
Cavani Alberto e Braglia Donato, con richiesta del 22.9.2012 ribadita all’udienza del
5 ottobre 2012 avanti al Tribunale di Modena, hanno presentato istanza di rimessione ad

nei loro confronti presso il Tribunale medesimo (proc.n.2383/ 2012 R.G.N.R. proc.n.1806/ 12 R.G.Trib.)
Entrambe le richieste sono inammissibili.
Osserva il Collegio che per costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo
Cass.Sez.V, Ord. n. 39039/2012 Rv. 253720) la notifica dell’istanza di rimessione alle altre
parti di cui all’art.46 c.p.p. non ammette equipollenti; e pertanto, non può ritenersi
consentita la sostituzione della prescritta notifica della richiesta medesima con l’invio di
copia di essa alle altre parti, a mezzo lettera raccomandata.
Nel caso di specie, la notifica delle richieste di rimessione alle altre parti è stata
effettuata proprio mediante lettera raccomandata, con la conseguenza della mancata
integrazione del detto requisito di ammissibilità.
In ogni caso, anche nel merito, le richieste sono manifestamente infondate, non
essendo rappresentata né tanto meno provata una grave situazione locale che possa far
ravvisare l’esistenza di un condizionamento e di una mancanza di imparzialità dell’intero
ufficio giudiziario, fondandosi le stesse unicamente su alcuni articoli di stampa, e su
presunte pressioni o influenze sulla locale Procura del quotidiano la Gazzetta di Modena,
che avrebbe riportato tra l’altro gli accadimenti con informazioni parziali e non veritiere. A
tale riguardo, è sufficiente rammentare che per la costante e univoca giurisprudenza di
questa Corte, la richiesta di rimessione del procedimento deve essere fondata su
circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione
ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente
incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione
giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni
ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato (cfr. Cass.Sez.V, Sent n. 41694/2011 Rv.
251110). In particolare, non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del

altro giudice e di sospensione, ai sensi degli artt. 45 e segg. c.p.p., del processo pendente

processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa
e manifestazioni di piazza ( v., di recente, Cass.Sez.III, Ord. n. 45310/2009 Rv. 245215); e
pertanto non sono sufficienti a giustificare la deroga al principio del giudice naturale, in
assenza di più specifiche prove, gli indici della ipotizzata turbativa individuati nelle
inevitabili pressioni esercitate dai “mass media” sull’opinione pubblica, fenomeno ormai
consueto specie, nei casi di fatti criminosi clamorosi per la qualità dell’imputato.

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa, si determina equitativamente
in Euro 2000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili le richieste di rimessione e condanna i richiedenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
013
iere estesore
p
ull, °^5-°j151-

DEP° 91 -FATA
IN CANCELLERIA
1 8 SEI 2013

Ne consegue, per il disposto dell’art. 48 u.c. c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

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