Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38502 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38502 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLI GIUSEPPE N. IL 31/10/1977
CALO’ MARCO N. IL 06/09/1984
avverso la sentenza n. 838/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
•
OSSERVA
Morelli Giuseppe e Calò Marco ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-5 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del
fatto, anche alla luce del comportamento tenuto dagli imputati nelle fasi
immediatamente precedenti all’intervento dei militari.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili , a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille ciascuno , determinata secondo equità , in favore della
Cassa delle ammende.
PQM
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
AC;95ctwo
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014.