Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38500 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38500 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICONE MASSIMO N. IL 11/12/1972
avverso la sentenza n. 10366/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Picone Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine alla quantificazione della pena , anche per il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
precedenti penali da cui è gravato l’imputato, che venne altresì trovato a
colloquiare con un pregiudicato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-10-2014.

legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di

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