Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3850 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3850 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Ambrosi Elio, nato a Pedivigliano il 22/05/1942
2. Barbiero Danilo, nato a Cosenza il 21/04/1987

avverso la sentenza del 05/03/2013 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità;
udito per la parte civile l’avv. Maria Cento, in sostituzione dell’Avv. Gianfranco
Annino, che ha concluso come da richieste scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 il Tribunale di Cosenza, confermando
la decisione assunta dal giudice di pace di Rogliano, ha riconosciuto Elio Ambrosi
e Danilo Barbiero responsabili, in concorso fra loro, del delitto di lesione

Data Udienza: 26/09/2014

volontaria ai danni di Rosalbino Pingitore, nonché il solo Barbiero dei delitti di
lesione, ingiuria e minaccia ai danni di Anna Maria Barbiero; ha quindi tenuto
ferma la loro condanna alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili.
1.1. Le prove dei commessi reati sono state ravvisate nelle dichiarazioni
delle persone offese, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate, per di più,
dai referti medici in atti e dalle deposizioni dei testi Ferruccio Pingitore e Giulio
Filice. Di contro sono state giudicate approssimative e inattendibili le deposizioni

1.2. Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale che la documentazione medica
acquisita nel giudizio di appello non dimostrasse l’impossibilità per l’imputato
Ambrosi (così erroneamente indicato in motivazione, in luogo del Barbiero), di
sferrare pugni come gli era contestato. E che nessuna violazione dei diritti della
difesa si fosse verificata nel giudizio di primo grado.

2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati,
per il tramite del comune difensore, deducendo censure riconducibili a quattro
motivi.
2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in ordine
alla ricostruzione del fatto, deducendo la sussistenza di contraddittorietà nelle
prove dichiarative valorizzate dai giudici di merito.
2.2. Col secondo motivo lamentano che il Tribunale, esaminando
superficialmente la documentazione medica acquisita in appello, le abbia
attribuito una datazione diversa da quella reale e l’abbia erratamente riferita
all’imputato Ambrosi anziché al Barbiero, così pervenendo a negarle capacità
dimostrativa della materiale impossibilità per l’imputato di compiere i fatti
ascrittigli, stanti le sue condizioni fisiche.
2.3. Col terzo motivo, passando in rassegna le deposizioni dei testi assunti, i
ricorrenti denunciano errata valutazione delle risultanze orali.
2.4. Col quarto motivo insistono nel lamentare violazioni dei diritti della
difesa che assumono essersi verificate nel giudizio di primo grado, con
riferimento al denegato rinvio di un’udienza malgrado il legittimo impedimento
dei difensore e alla mancata acquisizione della documentazione medica
attestante le condizioni fisiche del Barbiero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per ragioni di priorità logica vengono dapprima in considerazione le
censure che informano il quarto motivo, siccome inerenti a dedotte violazioni dei

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dei testi a difesa.

diritti della difesa e tali, se fondate, da comportare la regressione del processo.
Dette censure, peraltro, non possono trovare accoglimento per le ragioni di
seguito indicate.
1.1. Il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza svoltasi il 21 luglio 2011 deve
intendersi implicitamente motivato dal giudice di pace attraverso l’accoglimento
delle ragioni di opposizione spiegate dal pubblico ministero, il quale aveva
rilevato la totale carenza di documentazione a sostegno del preteso impedimento
professionale del difensore. Siffatta ratio decidendi, di decisiva valenza, non è in

conseguenze della decisione così assunta, che ha impedito alla difesa di
«interloquire sull’eventuale prosieguo dell’istruttoria»: con ciò omettendo, fra
l’altro, di soddisfare il requisito di specificità del motivo d’impugnazione.
1.2. Il diniego opposto dal giudice di pace all’istanza di produzione di
documenti, finalizzati a dimostrare le condizioni fisiche di Danilo Barbiero, ha
trovato rimedio in sede di appello nel provvedimento con cui il Tribunale ha
acquisito la documentazione offerta dalla difesa: conseguentemente non ha più
ragion d’essere la relativa doglianza, reiterata in questa sede dai ricorrenti. Né
potrebbe, in ipotesi, ravvisarsi nel provvedimento negativo del primo giudice,
prospettato come lesivo del diritto alla difesa, una causa di nullità tale da
comportare l’obbligo per il Tribunale di disporre il rinvio degli atti al giudice di
primo grado; non si verte, invero, in un’ipotesi di nullità di carattere generale,
dalla quale soltanto sarebbe potuta derivare la conseguenza descritta, ai sensi
dell’art. 604 cod. proc. pen.. Essendosi, di contro, trattato di far luogo
all’acquisizione di una prova omessa nel giudizio di primo grado, al
provvedimento assunto dal giudice di appello ex art. 603 cod. proc. pen. deve
riconoscersi carattere totalmente satisfattivo.

2. Non consentite nel giudizio di legittimità sono le censure mosse col primo
e col terzo motivo di ricorso; con esse, invero, dietro l’apparente denuncia di vizi
della motivazione, i ricorrenti sollecitano in realtà una rivisitazione del materiale
probatorio, finalizzata a una ricostruzione alternativa del fatto.
2.1. Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’anno indotto a
ritenere provata la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati;
a tal fine ha valorizzato, innanzi tutto, le dichiarazioni delle persone offese,
evidenziandone l’idoneità ad assumere valore di piena prova, anche da sole, una
volta superato – con esito positivo, stante l’assenza di contraddizioni o
incoerenze – il vaglio di intrinseca attendibilità; in secondo luogo ha rilevato che
tali dichiarazioni erano corroborate da riscontri esterni rivenienti dai referti
medici in atti e dalle conformi deposizioni dei testi Rosalbino Pingitore e

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alcun modo contrastata dai ricorrenti, i quali si limitano a dolersi delle

Annamaria Barbiero: al contempo motivatamente negando che il narrato dei testi
a difesa valesse ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti, siccome
approssimativo e non attendibile.
2.2. La linea argomentativa così sviluppata resiste al vaglio di legittimità, in
quanto immune da vizi logici e giuridici: mentre il tentativo dei ricorrenti di
sottoporre a una rinnovata lettura le deposizioni testimoniali, nel tentativo di
cogliervi – e di sottoporre a questa Corte – delle discrasie non riconosciute dai
giudici di merito, non può trovare spazio nel giudizio di cassazione, ove il

riconducibile a quella forma di errore revocatorio sul significante, che viene
abitualmente definita «travisamento della prova»: il che si verifica quando
l’errore denunciato ricada non già sul significato dell’atto istruttorio, ma sulla
percezione del testo nel quale si estrinseca il suo contenuto (Sez. 6, n. 25255 del
14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia,
Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215); ipotesi,
quest’ultima, non riscontrabile nel caso di cui ci si occupa.

3. Un errore percettivo, per vero, è riscontrabile in altra parte della sentenza
impugnata, ed è stato segnalato dai ricorrenti col secondo motivo: esso riguarda
l’errata lettura della data di un certificato medico, rilasciato nell’anno 2007 e non
nel 2004 come ritenuto dal Tribunale; ma ciò non assume valore decisivo, sotto
il profilo dell’attitudine a scardinare l’impianto giustificativo della decisione
adottata; il Tribunale, invero, non si è limitato a rilevare la risalente collocazione
temporale della documentazione prodotta (il che poteva valere per altri
documenti, ma non per il certificato della commissione medica di prima istanza,
per l’appunto datato 20 aprile 2007), ma ha aggiunto altresì che, comunque, in
detta documentazione era attestata soltanto una ridotta mobilità degli arti
superiori, ritenuta non incompatibile con la possibilità di sferrare pugni. Tale
argomentazione, di carattere assorbente, non può certo dirsi scalfita dall’errata
attribuzione della data ad uno dei documenti.
Per quanto poi si riferisce all’erronea menzione dell’imputato Ambrosi, in
luogo del Barbiero, nel testo del passaggio motivazionale in questione, vi è
soltanto da rimarcare come si tratti di un mero errore materiale, evidentemente
sfuggito all’estensore, privo di effetti invalidanti sul tessuto argomentativo
complessivo.

4. Conclusivamente i ricorsi dei due imputati, confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, sono da rigettare. Ne consegue la condanna di ciascuno dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza è consentito solo se

5. Spetta alle parti civili, il cui difensore è comparso in udienza e ha discusso
il ricorso proponendo le proprie istanze in forma scritta, la rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio di legittimità. La relativa liquidazione è effettuata
in complessivi euro 2.500,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

processuali, e li condanna in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti
civili per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 26/09/2014.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese

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