Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 385 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 385 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLDRINI ROBERTO N. IL 11/11/1972
avverso la sentenza n. 5207/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Boldrini Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, in data 13-12-2012, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso va dichiarato inammissibile , poiché, in data 3-5-13 , l’imputato vi ha
rinunciato .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 17-9-13 .
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente.