Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38499 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38499 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGENNARO RUGGIERO N. IL 04/11/1978
avverso la sentenza n. 2715/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

_
OSSERVA
De Gennaro Rugge. ro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata
risposta all’istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile; al quantum
del risarcimento; alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cp,
anche in relazione alla mancanza dell’elemento psicologico; all’insussistenza
presentata il 29-9-2014, Il ricorrente deduce irritualità della notifica all’imputato
dell’avviso ex art 610 cpp presso il difensore di fiducia.
Quest’ultima doglianza è manifestamente infondata , in quanto ritualmente l’avviso
ex art 610 cpp è stato notificato all’imputato presso il difensore di fiducia, poichè ,
a norma dell’art. 613, commi 2 e 4, cpp , nel procedimento avanti a questa suprema
Corte, le parti sono domiciliate ex lege presso i rispettivi difensori di fiducia.
Le doglianze relative alla responsabilità per i reati sub iudice e alla sussistenza
dell’aggravante ex art 339 cp non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e del
danno e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti
precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come
si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-5 della
sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
e alle statuizioni civili sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del
giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale
fatto riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali da cui è gravato

dell’aggravante ex art. 339 cp e al trattamento sanzionatorio. Con memoria

l’imputato. L’ammontare della provvisionale è stato dimezzato, tenuto conto
dell’impossibilità, allo stato,di determinare la concreta entità del danno. L’emissione
della decisione di merito elide l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia
di carattere interinale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del -(

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Il Pre

somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle

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