Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38498 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 2 Num. 38498 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICLESCU UNERIA nato il 13/10/1990

avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
DE PLANO

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il difensore di Uneria Miclescu ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Trieste in data 26/9/2017 che, in accoglimento della
richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Gorizia del 17/11/0216, previa concessione delle
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la

1.500,00 di multa, in ordine a diversi episodi di furto aggravato e rapina, anche
aggravata.
1.1. Con un unico motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale
e la mancanza di motivazione in relazione a quanto previsto dall’art. 129 cod.
proc. pen.
2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori
dei casi prescritti dalla legge (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). Peraltro,
nella motivazione della sentenza impugnata vi è espresso richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. e ciò, in ossequio alla giurisprudenza formatasi riguardo la
sentenza di applicazione pena, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo
ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 1/04/2015,
Rv. 263082).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condannata del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3/7/2018

pena inflitta all’imputata in quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA