Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38496 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38496 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALABRINO SALVATORE NICOLO’ N. IL 25/01/1973
avverso la sentenza n. 308/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 27/03/2014

.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/4/2013, la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trapani di condanna di Scalabrino Salvatore
Niccolò alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all’art.
9, comma 2, legge 1423 del 1956.
Scalabrino era stato sorpreso in un comune diverso da quello di residenza,
per il quale sussisteva l’obbligo di soggiorno, mentre circolava su un ciclomotore

La Corte respingeva il motivo di appello concernente la “‘abilità” dei confini
tra Erice e Trapani e quello che deduceva la scriminante dell’art. 51 cod. pen.,
invocato perché l’imputato si stava recando presso il SERT.

2. Ricorre per cassazione Scalabrino Salvatore Niccolò, deducendo violazione
dell’art. 51 cod. pen..
Il ricorrente non si recava in altro Comune per svolgere attività ludiche, ma
presso l’ambulatorio del SERT di Erice, luogo limitrofo al confine con il Comune di
Trapani; ciò stava facendo nell’esercizio del suo diritto alla salute, con la
conseguenza che la condotta doveva ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 cod.
pen.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il diritto alla salute garantito all’imputato dalla Costituzione gli permetteva
di chiedere di trasferire il luogo dove recarsi per seguire la terapia del SERT, ma
in nessun modo gli attribuiva direttamente il diritto di rendere parzialmente
inefficace la misura di prevenzione emessa nei suoi confronti.
Non esisteva, quindi, alcun diritto soggettivo che potesse rendere lecita la
condotta esplicitamente vietata dalla misura di prevenzione adottata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

senza indossare il casco protettivo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
P.Q.M.

sq 2, 4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 marzo 2014

Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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