Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38496 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38496 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINGOLLA FRANCESCO nato a TARANTO il 20/12/1968

avverso l’ordinanza del 15/03/2018 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di Mingolla Francesco ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza in data 15/3/2018 con cui il Tribunale del riesame di Taranto ha
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale
della stessa città il 5/2/2018 nei confronti dell’odierno ricorrente, nonché di altri
soggetti quali indagati per i reati di cui agli artt. 81, 110, 640, comma 1 e 2 n. 1

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge (artt. 125, comma 3,
253, commi 1 e 2, 325, comma 1, cod. proc. pen.), anche con riferimento a
disposizioni di rango costituzionale (art. 25, comma 2, in relaz. agli artt. 27,
comma 1, e 111) e convenzionale (art. 6 Convenzione E.D.U.). In particolare,
posto che il coinvolgimento del ricorrente si basa sull’assunzione della carica di
amministratore nelle due società “gemelle” Tecnogest corrente in Roma e
Tecnogest corrente in Massafra (TA), il Tribunale del riesame, a fronte di una
data del commesso reato indicata al 19/7/2016 nel decreto oggetto di gravame,
aveva omesso di considerare che il ricorrente era cessato dalla carica della prima
società 1’8.1.2013 e, quanto all’altra società, che ne ignorava addirittura
l’esistenza, oltre ad essere fallita il 12/3/2014. Peraltro, il ricorrente, nel corso
delle sommarie informazioni, aveva contestato l’autenticità delle sottoscrizioni
“incriminate” (ossia delle missive che avrebbero indotto in errore la ASL,
inducendola ad accettare la transazione in forza della quale è stato poi effettuato
il bonifico alla persona giuridica diversa da quella che ne avrebbe avuto diritto e
che era effettivamente parte del contenzioso con l’ente pubblico), peraltro
temporalmente riconducibili ad epoca successiva al “defenestramento” del
ricorrente dalla qualifica di amministratore. Inoltre, non si era tenuto conto che il
ricorrente era stato detenuto sino al 23/11/2011 e che, pertanto, allo stesso non
potevano essere riferiti “fatti e comportamenti che sarebbero maturati in epoca
coincidente con la detenzione e quindi anteriore all’assunzione di cariche
all’interno delle due società”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per essere le censure svolte manifestamente
infondate.
2.1. Anzitutto nessuna “discrasia” tale da assurgere a violazione di legge
(nel senso di ipotizzare il coinvolgimento dell’indagato in relazione ad un fatto

2

cod. pen. ed altro.

commesso in epoca successiva alla sua condotta) è ravvisabile nell’avere il
provvedimento di sequestro indicato, nella contestazione provvisoria su cui si
fonda il titolo cautelare, una data del commesso reato (il 19/7/2016) successiva
sia al momento in cui l’indagato esce formalmente di scena dalla Tecnogest
romana (1’8/1/2013 cessa dalla carica di amministratore) sia allo stesso
fallimento della omonima Tecnogest corrente in quel di Taranto, in cui il
ricorrente rivestiva la medesima carica di amministratore (marzo 2014). Va,

del commesso reato quella di effettiva consumazione della truffa, quale delitto di
evento, che si realizza non solo con il conseguimento dell’ingiusto profitto ad
opera del reo, ma anche con l’altrui danno. La data del 19/7/2016 coincide,
infatti, con quella in cui è stata emessa la sentenza del Tribunale di Taranto che
– preso atto dell’inefficacia del pagamento transattivo in precedenza effettuato
dalla ASL alla “apparente” Tecnogest di Taranto (in realtà quella corrente in
Roma) – ha condannato l’azienda sanitaria al pagamento di quanto dovuto in
favore della curatala della “reale” società Tecnogest nelle more fallita.
L’indicazione della data di consumazione del reato ad un momento successivo
all’uscita formale di scena del ricorrente dalle due società, non preclude affatto di
poter attribuire rilievo causale a condotte che risultano essere state poste in
epoca antecedente alla consumazione della truffa, le quali sono univocamente
finalizzate alla realizzazione del reato. Per come ben evidenziato dal giudice del
riesame, l’ordito truffaldino (che ricalca l’ipotesi della sostituzione di persona)
prende le mosse da lontano, attraverso un’operazione che parte proprio dalla
creazione di un soggetto (la Tecnogest corrente in Roma) “omologo” a quello che
è parte di un contenzioso con la ASL di Taranto (la Tecnogest corrente in
Massafra di Taranto), affinché la società omologa possa ricevere (e così
distribuire agli indagati), al posto della seconda, una consistente somma di
denaro conseguente ad una transazione relativa ad un giudizio civile che vedeva
come parti la “reale” Tecnogest di Massafra e la ASL di Taranto; il tutto
orchestrato anche da soggetti interni ed esterni alla stessa ASL che, in virtù di
una falsa istruttoria interna all’ente pubblico, hanno occultato che l’accordo in
realtà era intervenuto con un soggetto totalmente estraneo alla controversia.
Pertanto, le date di formale cessazione dalla carica di amministratore della prima
società da parte del ricorrente e l’intervenuto successivo fallimento della seconda
(in cui egli sempre rivestiva la qualità formale di amministratore) non
costituiscono affatto elementi obiettivi di estraneità alla vicenda truffaldina,
proprio perché le modalità di realizzazione del reato, per come riportate nella

3

infatti, precisato che correttamente il pubblico ministero ha indicato come data

contestazione, si radicano anche nei periodi in cui il ricorrente è uscito dal
carcere ed ha assunto le vesti formali di legale rappresentante delle due società.
2.2. Ma se la perdita della veste di amministratore unico delle due società
strumentali alla realizzazione della truffa non è, allo stato, di per sé elemento
idoneo ad escludere il fumus della contestata compartecipazione, le censure
mosse dal ricorrente finiscono per investire il merito della vicenda e, dunque,
sono inammissibili in questa sede (ove possono muoversi soltanto doglianze di

della cautela che del riesame, ove vengono puntualmente indicati i molteplici
elementi individualmente dimostrativi del consapevole coinvolgimento
dell’indagato (vedi al riguardo l’elencazione di cui alla pagina 1 e 2 del decreto di
sequestro preventivo ed anche 4-10 dell’ordinanza impugnata), ricavati anche da
accertamenti bancari che danno conto del passaggio delle somme oggetto
dell’illecita locupletazione con cui il ricorrente omette di confrontarsi.
2.3. Né elementi decisivi ai fini dell’esclusione del fumus si ricavano dal
contenuto del tutto generico ed inverosimile delle sommarie informazioni rese
dal ricorrente che, pertanto, debbono ritenersi implicitamente disattese dal
giudice del riesame, in quanto incompatibili con i pregnanti elementi a carico
raccolti e puntualmente passati in rassegna nella motivazione del provvedimento
impugnato.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condannata del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di C 2.000,00 così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3/7/2018

Il consigliere Istensore

I Pres dente
irell

vadoro
15712J-

violazione di legge) a fronte di una compiuta motivazione da parte sia del giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA