Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38495 del 03/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38495 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
LO SACCO ANGELO nato a BARI il 11/12/1990
CALDARULO FRANCESCO nato a BARI il 15/06/1985
SOLFERINO GIOVANNI nato a ROSSANO il 10/03/1990

avverso l’ordinanza del 16/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi
udito il difensore
L’avvocato ALFONSO D’ANTUONO in difesa di: CALDARULO FRANCESCO insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/12/2017 il Tribunale di Piacenza nel corso del
processo nei confronti di Losacco Angelo, Caldaruolo Francesco e Solferino
Giovanni in ordine ai reati di sequestro di persona, estorsione aggravata e
violazione legge armi in concorso, sostituiva alla misura cautelare della custodia
cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari “in considerazione del decesso

assunto nell’attività criminosa secondo quanto emerso all’interno dell’istruttoria
sino ad ora celebrata”.
2. Il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del
pubblico ministero e in riforma dell’impugnata ordinanza, ripristinava agli
imputati la misura della custodia cautelare in carcere.
3. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione i difensori degli
imputati.
3.1. Con motivi sovrapponibili deducono il vizio di motivazione, per avere il
Tribunale del riesame posto a fondamento del ripristino della misura stralci delle
dichiarazioni testimoniali acquisite nel processo a riprova della presenza
dell’arma che sarebbe stata utilizzata per commettere i reati, nonché per avere
dato risalto – anzi erroneamente enfatizzato – al clima asseritamente
intimidatorio nei confronti dei testi che sarebbe emerso al processo, situazione
alla quale non aveva fatto invece alcun riferimento il Tribunale di Piacenza nel
sostituire la misura. Quanto, poi, al Losacco Angelo, l’inidoneità degli arresti
domiciliari era stata motivata con riguardo alla posizione di altro coimputato (il
Caldaruolo); inoltre il giudice del riesame aveva omesso di apprezzare che i
luoghi ove erano sottoposti gli imputati agli arresti domiciliari erano distanti tra
loro e tali da evitare il pericolo di recidiva, anche in ragione della scomparsa del
Losacco Giuseppe, il quale era indicato come il collante tra gli imputati.
3.2. In data 27/6/2018 i difensori di Caldarulo Francesco e Losacco Angelo
hanno depositato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., memorie, con cui
ribadiscono in sintesi i motivi di ricorso ed evidenziano come il processo di primo
grado si sia nelle more concluso con sentenza di condanna il 17/4/2018 e che gli
imputati, sino a tale data, abbiano sempre tenuto un buon comportamento
espressivo di risipiscenza. Con riguardo al Losacco si allega anche il programma
di recupero dallo stato di tossicodipendenza.

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del coimputato Losacco Giuseppe, valutato il ruolo che quest’ultimo avrebbe

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi non sono fondati.
4.1. Preliminarmente deve darsi atto della tardività del deposito delle
memorie difensive, in quanto avvenuto senza osservare il termine libero di
quindici giorni stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. Del contenuto delle stesse,
pertanto, non può tenersi conto in questa sede.

sotto il profilo della manifesta illogicità che della contraddittorietà, è ravvisabile
nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame risulta, infatti, avere
puntualmente indicato una serie di elementi sopravvenuti al decesso del Losacco
Giuseppe che rendono del tutto “recessivo” tale evento ai fini della valutazione
delle esigenze cautelari nei confronti degli altri coimputati e della permanenza
nei loro confronti del regime cautelare più gravoso. Al riguardo, va anzitutto
osservato come la succinta motivazione adottata dal Tribunale di Piacenza a
supporto della sostituzione della misura non spieghi se l’affievolimento delle
esigenze cautelari si deve all’accertamento del ruolo primario e direttivo del
coimputato deceduto Losacco Giuseppe e, dunque, al ruolo secondario svolto da
ciascun imputato nella vicenda illecita ovvero se, in ragione della funzione da
costui svolta di trade union tra gli imputati, la sua morte abbia fatto venir meno
la presenza di chi avrebbe potuto determinare nuove occasioni di reato
coinvolgendo i correi. Nel primo caso, infatti, il Tribunale avrebbe immutato un
quadro cautelare – su cui si è già formato il giudicato – che era stato già valutato
dal G.I.P. al momento dell’applicazione della misura e dallo stesso Tribunale del
riesame in sede di conferma. Entrambi i giudici, infatti, avevano già considerato
il ruolo direttivo ricoperto dal Losacco Giuseppe rispetto a quello svolto dagli
altri, ritenendo la compartecipazione dei ricorrenti tutt’altro che secondaria e di
per sé espressiva di una non comune caratura criminale, difficilmente
riconducibile agli accertati rapporti con il deceduto Losacco Giuseppe (vedi pag. 8
provvedimento impugnato). Di conseguenza, l’affermazione da parte del
Tribunale di Piacenza secondo cui è venuto meno un coimputato che avrebbe
svolto un ruolo principale, non varrebbe a costituire un elemento di novità
idoneo a supportare il discostarsi dalla valutazione cautelare più grave
asseverata in precedenza. In ogni caso, anche laddove al decesso del Losacco
Giuseppe si attribuisca il venir meno del ruolo ‘di “collante” che univa i correi,
tanto da incidere sul pericolo di recidiva, il Tribunale del riesame, mediante il
riferimento al contenuto delle intercettazioni dei colloqui in carcere tra Losacco

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4.2. Quanto al primo motivo di ricorso nessun vizio di motivazione, sia

Angelo e Solferino Giovanni con i rispettivi familiari, ha evidenziato una pluralità
di elementi fattuali dimostrativi dell’assenza di qualsiasi presa di distanza
dall’ambiente criminale di riferimento (Losacco Angelo invita la madre a
riscuotere un suo credito e si dice certo che il debitore, a fronte della minaccia di
un suo intervento personale per la riscossione, gli pagherà più del dovuto;
Solferino Giovanni riconduce il movente dei fatti per cui si procede a contrasti
connessi al commercio di stupefacenti e invita la fidanzata ad occultare tracce

per minarne la credibilità dibattimentale). Inoltre, si è altresì precisato come
nonostante la morte del Losacco Giuseppe, nel corso del dibattimento si sia
creato un clima di omertà e di intimidazione nei confronti dei testimoni,
fomentato anche dal comportamento dei congiunti degli imputati che, in una
occasione tentavano di avvicinare e comunicare indebitamente con gli imputati
tanto da venire ammoniti dal Presidente del collegio, ponendo poi in essere atti
di resistenza nei confronti della Polizia penitenziaria. Quanto al Caldaruolo
Francesco si è ribadito come il legame pur stretto con il Losacco Giuseppe (tanto
che sono emersi elementi indiziari in ordine ad un’intestazione fittizia di beni in
favore proprio del Losacco Giuseppe) non fosse affatto l’unico elemento di
pericolosità che aveva sorretto il ricorso alla misura più grave della custodia in
carcere, essendo la pericolosità desumibile da altri e diversi fattori quali il ruolo
spregiudicato comunque svolto nella vicenda, i plurimi precedenti di polizia, la
condizione di disoccupazione e la dedizione all’abuso di alcool e cocaina, fattori in
relazione ai quali non emergevano profili di novità. Trattasi, dunque, di un
complesso di elementi con cui il Tribunale di Piacenza ha omesso di confrontarsi
e che danno ragionevolmente conto, sul piano della congruità della motivazione
cautelare, dell’esigenza di mantenere, a salvaguardia delle esigenze cautelari di
cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., il pieno isolamento degli imputati
tra loro e con l’ambiente criminale di riferimento, anche alla luce del contesto dei
nuclei familiari ove le misure gradate sono in atto.
Quanto, infine, alla censura che attiene all’operato riferimento, contenuto
nell’ordinanza impugnata, agli elementi della condotta e, in particolare, alla
rilevanza di quello relativo alla presenza di un’arma che sarebbe stata utilizzata
nella commissione del reato (circostanza contestata dalla difesa), trattasi di
richiamo correttamente operato alla stregua della gravità indiziaria per come allo
stato asseverato nell’ordinanza genetica, nel successivo provvedimento di
conferma adottato dal Tribunale del riesame e nell’imputazione che regge la
contestazione dibattimentale. Né, in assenza di specifici riferimenti sul punto ad

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compromettenti in ordine alla commissione di un reato presso la casa di un teste

opera dell’ordinanza adottata dal Tribunale di Piacenza può assumere rilievo la
vicenda di merito, tanto che si è correttamente rilevato come la questione
oggetto del giudizio cautelare attenesse esclusivamente al profilo delle esigenze
cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen. Né, infine, la
circostanza che il Tribunale di Piacenza non abbia fatto riferimento agli elementi
fattuali valorizzati dal Tribunale del riesame per ritenere ancora immanente
l’esigenza della custodia in carcere, sta a significare che detti elementi non

del giudice del processo (il Tribunale di Piacenza) non emerge in alcun modo che
tali elementi siano stati esclusi, risultandone, invece, omesso l’apprezzamento
per come anche censurato dal pubblico ministero in sede di appello.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condannata dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si
provveda ai sensi dell’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso, il 3/7/2018

abbiano rilievo o siano stati implicitamente esclusi. Dalla lettura dell’ordinanza

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