Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38494 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38494 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUGELLO LUCA N. IL 08/09/1973
avverso la sentenza n. 2349/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

RG. 37737/2012 Augello

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe,riservando la presentazione dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.; la
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a

dichiarazione di inammissibilità (Cass.Sez. IV sent. n.5191/2000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
R

7.5.13
sigliere tensore

futa

,,,,Lr

1

produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA