Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38494 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38494 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AUGELLO LUCA N. IL 08/09/1973
avverso la sentenza n. 2349/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 07/05/2013
RG. 37737/2012 Augello
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe,riservando la presentazione dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.; la
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
dichiarazione di inammissibilità (Cass.Sez. IV sent. n.5191/2000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla