Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38493 del 22/06/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 38493 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GABRIELI ELIS nata a Bolzano il 19.1.1978,
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Rimini dell’11.10.2017
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 22.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell’Il ottobre 2017 il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Rimini ha applicato a Gabrieli Elis, in atti generalizzata, la
pena ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati ascrittile.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo l’omessa motivazione sull’efficacia dimostrativa degli
atti, indicati al fine di escludere il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
2. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivo non consentito.
Il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in
vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è
ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) “all’espressione della volontà
dell’imputato”; b) “al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”; c)
“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d) “all’illegalità della pena o della
misura di sicurezza” irrogata.

Data Udienza: 22/06/2018

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell’art. 1,
comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le
impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a
questa successiva.
Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena, nei termini in cui è
stata definitivamente formulata, è stata presentata in data 11 ottobre 2017 e la
ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell’art. 448, comma 2 bis,
c.p.p.

dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a
titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, udienza del 22.6.2018

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

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