Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38492 del 22/06/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38492 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AMMAZZAGATTI Salvatore, nato a Polistena il 10/11/1973
avverso il decreto emesso in data 03/11/2017 dalla Corte d’Appello di Reggio
Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 30/09/2015 (dep. 05/10/2015), il Tribunale per le Misure
di Prevenzione di Reggio Calabria applicava ad AMMAZZAGATTI Salvatore la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di
soggiorno e pagamento di una cauzione di Euro tremila.
Data Udienza: 22/06/2018
Il provvedimento del Tribunale veniva confermato della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, che rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse
dell’AMMAZZAGATTI con decreto del 06/05/2016.
2. Il ricorso per cassazione proposto dall’AMMAZZAGATTI avverso tale decreto
veniva parzialmente accolto dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 35972 del 05/07/2017.
In particolark la Sesta Sezione giudicava inammissibili le doglianze formulate
dal proposto in ordine alle valutazioni della Corte territoriale sugli elementi ritenuti
accolto con riferimento al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, non
avendo il Tribunale, né la Corte d’Appello, tenuto conto dell’applicazione al
proposto della misura custodiale in carcere a partire dall’aprile del 2014 in
relazione al delitto di sequestro di persona a lui ascritto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha per un verso richiamato la sentenza della
Corte costituzionale n. 291 del 2013, che impone di in ordine alla necessità di
tener conto della detenzione sopravvenuta all’applicazione della misura di
prevenzione, attraverso una rinnovata valutazione della pericolosità. Per altro
verso, la Sesta Sezione ha osservato che la sottoposizìone ad un consistente
periodo di restrizione custodiale prima dell’applicazione della misura costituisce
circostanza non radicalmente preclusiva, ma di cui si deve tenere adeguato conto
per l’applicazione stessa, con particolare riguardo alla sua incidenza sulla
<
pericolosità attuale del proposto (specie nelle ipotesi in cui, durante o dopo la
misura, non emergano chiari segni di perdurante manifestazione di antisocialità).
3. In sede di rinvio, la Corte d'Appello - con il provvedimento oggi impugnato
- ha nuovamente confermato il decreto applicativo della misura emesso dal
Tribunale.
Dopo aver delimitato l'ambito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha
richiamato quanto già osservato in primo grado circa le connotazioni allarmanti
del sequestro di persona, anche per il "salto di qualità" compiuto
dall'AMMAZZAGATTI (rispetto alla precedente sua caratura di "truffatore seriale"),
sottolineando che il proposto era stato ristretto in custodia cautelare in carcere
fino alla decisione di secondo grado, intervenuta due mesi dopo la valutazione di
pericolosità sociale espressa dal Tribunale con il decreto applicativo della
sorveglianza speciale. In tale contesto la detenzione dell'AMMAZZAGATTI
dall'aprile 2014 al dicembre 2015, lungi dall'escludere la sua attuale pericolosità,
finiva piuttosto pier confermarla.
4. Anche avverso tale decreto ricorre per cassazione l'AMMAZZAGATTI,
deducendo violazione di legge anche quanto alla inosservanza dei principi di diritto
fissati in sede rescindente.
2 dimostrativi della pericolosità sociale dell'AMMAZZAGATTI. Il ricorso veniva invece Ad avviso del proposto, la Corte d'Appello aveva infatti motivato in modo
apparente circa l'attualità della pericolosità sociale, essendosi limitata a riprodurre
le argomentazioni poste a fondamento del decreto impugnato: laddove invece la
Suprema Corte aveva richiesto un'effettiva indagine sulla pericolosità attuale,
senza inammissibili presunzioni o automatismi correlati alla carica lesiva della
fattispecie penale per cui vi era stata condanna.
5. Con requisitoria del 22/05/2018, il Procuratore Generale ha sollecitato il
rigetto del ricorso. mancante o apparente (come tale impugnabile in cassazione), in quanto la Corte
territoriale aveva valorizzato la mancata revoca o modifica della misura di
massimo rigore da parte dei Giudici procedenti, nonchè la mancanza di un lasso
di tempo apprezzabile tra l'epoca di commissione del sequestro di persona e
<
l'applicazione della misura di prevenzione: in sostanza, le più recenti
manifestazioni antisociali del proposto, e la valutazione di pericolosità effettuata
in sede cautelare, costituivano motivazione adeguata in ordine alla persistente e
mai cessata pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nell'annullare con rinvio il decreto con cui la Corte d'Appello di Reggio
Calabria aveva confermato il provvedimento applicativo della misura di
prevenzione nei confronti dell'AMMAZZAGATTI, la Sesta Sezione di questa
Suprema Corte aveva preso le mosse dal prevalente orientamento
giurisprudenziale - evidentemente correlato ai principi espressi dalla Corte
costituzionale nella già citata sentenza n. 291 del 2013 - secondo cui «in materia
di misure di prevetnzione personali, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione
della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un
diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo
temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in
precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino
a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce
di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria
patita» (Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, Di Rocco, Rv. 263575; in senso analogo,
cfr. Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, Fantauzzi, Rv. 267800. V. peraltro, in una
diversa prospettiva, Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655). Sul
punto, la sentenza di annullamento ha inteso precisare che «la sottoposizione ad
uno stato restrittivo non costituisce un dato neutro, ma al contrario
3 Il P.G. ha in particolare escluso che ricorresse l'ipotesi di una motivazione potenzialmente influente, soprattutto quanto protratto per un tempo consistente,
sul profilo personologico e sulla tendenza del soggetto a manifestazioni antisociali»
(cfr. pag. 4 della sentenza di annullamento).
La Sesta Sezione ha ritenuto che i principi della sentenza Di Rocco in tema di
necessaria rivalutazione della attuale pericolosità del prevenuto - affermati con
riferimento alle ibotesi in cui, iniziata l'esecuzione di una misura di prevenzione
personale, sopravvenga un titolo detentivo anche di natura cautelare - dovessero
trovare applicazione anche nell'ipotesi per così dire inversa, in cui l'esecuzione protratta fino ad una data successiva all'emissione stessa. Si tratta dell'ipotesi
ricorrente nella fattispecie in esame, in cui, tra l'altro, il titolo cautelare riguardava
uno dei fatti considerati nel decreto applicativo della misura di prevenzione:
emerge dagli atti che al DI ROCCO era stata applicata - in relazione al delitto di
sequestro di persona a lui ascritto, commesso nel novembre 2013 - la misura
custodiale in carcere dall'aprile 2014 fino al dicembre 2015, e quindi fino ad epoca
successiva al decreto applicativo della misura di prevenzione, emesso nell'ottobre
2015.
In particolare, secondo la Sesta Sezione, «la circostanza che il soggetto sia
stato sottoposto prima dell'adozione della misura ad un periodo di restrizione
custodíale di significativa consistenza, pur non essendo in radice preclusivo,
implica che si tenga specificamente conto di esso e della potenziale incidenza che
esso può aver esplicato sulla attuale pericolosità del proposto, in particolare
quando non emergano chiari segni di perdurante manifestazione di antisocialità
durante la restrizione o dopo la cessazione di essa» (pag. 4 della sentenza di
annullamento). Su tali basi, la Sesta Sezione ha ritenuto che il mancato
apprezzamento degli effetti della detenzione sull'AMMAZZAGATTI vulnerasse la
valutazione operata dalla Corte d'Appello in ordine alla sua pericolosità - sotto lo
specifico profilo dell'attualità della stessa - ed ha annullato con rinvio il
provvedimento, per nuovo esame.
3. Come già in precedenza accennato, la Corte d'Appello ha nuovamente
confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione, anzitutto
valorizzando - in relazione agli specifici rilievi espressi dalla sentenza di
annullamento con rinvio - le considerazioni, testualmente riportate, svolte in sede
applicativa della misura di prevenzione quanto al rilievo da attribuirsi al delitto di
sequestro di perspna, dimostrativo di un "salto di qualità" della biografia penale
dell'AMMAZZAGATTI (rispetto al profilo di "truffatore seriale" finora
riconosciutogli); in secondo luogo, la Corte d'Appello ha posto in rilievo sia il fatto
che, nonostante la formale incensuratezza, il G.i.p. avesse ritenuto di applicare
all'AMMAZZAGATTI la misura custodiale in carcere, sia il fatto che tale misura era
4 della misura cautelare abbia preceduto l'emissione del predetto decreto, e si sia stata tenuta ferma, da parte del giudice procedente, fino all'emissione della
sentenza in grado d'appello. Su tali basi, la Corte ha escluso che la detenzione
carceraria «abbia avuto refluenze escludenti l'attualità della sua riconosciuta
pericolosità, risultando piuttosto addirittura confermativa di essa» (cfr. pag. 7 del
provvedimento impugnato).
4. Ritiene il t ollegio che, con la motivazione qui appena richiamata, la Corte
d'Appello non si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
(principio che, evidentemente, non può essere in alcun modo posto in discussione 242776).
La Sesta Sezione aveva demandato al giudice di rinvio una nuova valutazione
della pericolosità dell'AMMAZZAGATTI, alla luce del periodo detentivo iniziato circa
un anno e mezzo prima dell'emissione del decreto applicativo della misura di
prevenzione, e protrattosi fino a due mesi dopo la predetta emissione: la
valutazione richiesta implicava, con ogni evidenza, un'indagine sulla «potenziale
incidenza» del prolungato periodo detentivo sulla pericolosità attuale del proposto,
soprattutto in mancanza di segnalazioni circa condotte antisociali o comunque
allarmanti te nute durante tale periodo, ovvero in quello immediatamente
successivo. In altri termini, il prolungato periodo detentivo non è, per la Sesta
Sezione, «in radice preclusivo» dell'applicazione della misura di prevenzione: esso
impone però uno specifico accertamento degli effetti prodotti sulla pericolosità del
proposto, la quale, in mancanza di tale verifica, non può dirsi compiutamente
accertata quanto alla sua "attualità".
Tale rinnovata valutazione in termini di attualità, nel senso richiesto dalla
sentenza di annullamento, non si rinviene nella motivazione del decreto
impugnato, che ha ritenuto di valorizzare una serie di elementi che, peraltro,
costituivano in realtà il presupposto e la ragione giustificativa della nuova
valutazione demandata al giudice di rinvio: la commissione di un delitto di
apprezzabile gravità, l'applicazione della misura custodiale in carcere nonostante
la formale incensuratezza, il mantenimento della misura stessa fino alla sentenza
d'appello. Del tutto assente, nel provvedimento impugnato, è invece il concreto
apprezzamento degli effetti spiegati dalla prolungata detenzione
sull'AMMAZZAGATTI: deve quindi escludersi che, con il percorso sviluppato dalla
Corte d'Appello, si sia operata una rivalutazione della sua attuale pericolosità
sociale, nel sensq indicato dalla Sesta Sezione.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento del decreto
impugnato (per mero errore materiale indicato in dispositivo come ordinanza), con
rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame
della pericolosità sociale dell'AMMAZZAGATTI, sotto il profilo della sua attualità,
5 in questa sede: cfr. ad es. Sez. 6, Sentenza n. 4546 del 09/01/2009, Sassi, Rv. nella prospettiva indicata dalla sentenza n. 35972 emessa dalla Sesta Sezione
della Corte di Cassazione in data 05/07/2017. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di
Reggio Calabria. Così deciso il 22 giugno 2018