Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38492 del 22/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38492 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
AMMAZZAGATTI Salvatore, nato a Polistena il 10/11/1973
avverso il decreto emesso in data 03/11/2017 dalla Corte d’Appello di Reggio
Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 30/09/2015 (dep. 05/10/2015), il Tribunale per le Misure
di Prevenzione di Reggio Calabria applicava ad AMMAZZAGATTI Salvatore la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di
soggiorno e pagamento di una cauzione di Euro tremila.

Data Udienza: 22/06/2018

Il provvedimento del Tribunale veniva confermato della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, che rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse
dell’AMMAZZAGATTI con decreto del 06/05/2016.
2. Il ricorso per cassazione proposto dall’AMMAZZAGATTI avverso tale decreto
veniva parzialmente accolto dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 35972 del 05/07/2017.
In particolark la Sesta Sezione giudicava inammissibili le doglianze formulate
dal proposto in ordine alle valutazioni della Corte territoriale sugli elementi ritenuti

accolto con riferimento al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, non
avendo il Tribunale, né la Corte d’Appello, tenuto conto dell’applicazione al
proposto della misura custodiale in carcere a partire dall’aprile del 2014 in
relazione al delitto di sequestro di persona a lui ascritto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha per un verso richiamato la sentenza della
Corte costituzionale n. 291 del 2013, che impone di in ordine alla necessità di
tener conto della detenzione sopravvenuta all’applicazione della misura di
prevenzione, attraverso una rinnovata valutazione della pericolosità. Per altro
verso, la Sesta Sezione ha osservato che la sottoposizìone ad un consistente
periodo di restrizione custodiale prima dell’applicazione della misura costituisce
circostanza non radicalmente preclusiva, ma di cui si deve tenere adeguato conto
per l’applicazione stessa, con particolare riguardo alla sua incidenza sulla
< pericolosità attuale del proposto (specie nelle ipotesi in cui, durante o dopo la misura, non emergano chiari segni di perdurante manifestazione di antisocialità). 3. In sede di rinvio, la Corte d'Appello - con il provvedimento oggi impugnato - ha nuovamente confermato il decreto applicativo della misura emesso dal Tribunale. Dopo aver delimitato l'ambito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha richiamato quanto già osservato in primo grado circa le connotazioni allarmanti del sequestro di persona, anche per il "salto di qualità" compiuto dall'AMMAZZAGATTI (rispetto alla precedente sua caratura di "truffatore seriale"), sottolineando che il proposto era stato ristretto in custodia cautelare in carcere fino alla decisione di secondo grado, intervenuta due mesi dopo la valutazione di pericolosità sociale espressa dal Tribunale con il decreto applicativo della sorveglianza speciale. In tale contesto la detenzione dell'AMMAZZAGATTI dall'aprile 2014 al dicembre 2015, lungi dall'escludere la sua attuale pericolosità, finiva piuttosto pier confermarla. 4. Anche avverso tale decreto ricorre per cassazione l'AMMAZZAGATTI, deducendo violazione di legge anche quanto alla inosservanza dei principi di diritto fissati in sede rescindente. 2 dimostrativi della pericolosità sociale dell'AMMAZZAGATTI. Il ricorso veniva invece Ad avviso del proposto, la Corte d'Appello aveva infatti motivato in modo apparente circa l'attualità della pericolosità sociale, essendosi limitata a riprodurre le argomentazioni poste a fondamento del decreto impugnato: laddove invece la Suprema Corte aveva richiesto un'effettiva indagine sulla pericolosità attuale, senza inammissibili presunzioni o automatismi correlati alla carica lesiva della fattispecie penale per cui vi era stata condanna. 5. Con requisitoria del 22/05/2018, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso. mancante o apparente (come tale impugnabile in cassazione), in quanto la Corte territoriale aveva valorizzato la mancata revoca o modifica della misura di massimo rigore da parte dei Giudici procedenti, nonchè la mancanza di un lasso di tempo apprezzabile tra l'epoca di commissione del sequestro di persona e < l'applicazione della misura di prevenzione: in sostanza, le più recenti manifestazioni antisociali del proposto, e la valutazione di pericolosità effettuata in sede cautelare, costituivano motivazione adeguata in ordine alla persistente e mai cessata pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'annullare con rinvio il decreto con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato il provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti dell'AMMAZZAGATTI, la Sesta Sezione di questa Suprema Corte aveva preso le mosse dal prevalente orientamento giurisprudenziale - evidentemente correlato ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 291 del 2013 - secondo cui «in materia di misure di prevetnzione personali, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita» (Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, Di Rocco, Rv. 263575; in senso analogo, cfr. Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, Fantauzzi, Rv. 267800. V. peraltro, in una diversa prospettiva, Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655). Sul punto, la sentenza di annullamento ha inteso precisare che «la sottoposizione ad uno stato restrittivo non costituisce un dato neutro, ma al contrario 3 Il P.G. ha in particolare escluso che ricorresse l'ipotesi di una motivazione potenzialmente influente, soprattutto quanto protratto per un tempo consistente, sul profilo personologico e sulla tendenza del soggetto a manifestazioni antisociali» (cfr. pag. 4 della sentenza di annullamento). La Sesta Sezione ha ritenuto che i principi della sentenza Di Rocco in tema di necessaria rivalutazione della attuale pericolosità del prevenuto - affermati con riferimento alle ibotesi in cui, iniziata l'esecuzione di una misura di prevenzione personale, sopravvenga un titolo detentivo anche di natura cautelare - dovessero trovare applicazione anche nell'ipotesi per così dire inversa, in cui l'esecuzione protratta fino ad una data successiva all'emissione stessa. Si tratta dell'ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in cui, tra l'altro, il titolo cautelare riguardava uno dei fatti considerati nel decreto applicativo della misura di prevenzione: emerge dagli atti che al DI ROCCO era stata applicata - in relazione al delitto di sequestro di persona a lui ascritto, commesso nel novembre 2013 - la misura custodiale in carcere dall'aprile 2014 fino al dicembre 2015, e quindi fino ad epoca successiva al decreto applicativo della misura di prevenzione, emesso nell'ottobre 2015. In particolare, secondo la Sesta Sezione, «la circostanza che il soggetto sia stato sottoposto prima dell'adozione della misura ad un periodo di restrizione custodíale di significativa consistenza, pur non essendo in radice preclusivo, implica che si tenga specificamente conto di esso e della potenziale incidenza che esso può aver esplicato sulla attuale pericolosità del proposto, in particolare quando non emergano chiari segni di perdurante manifestazione di antisocialità durante la restrizione o dopo la cessazione di essa» (pag. 4 della sentenza di annullamento). Su tali basi, la Sesta Sezione ha ritenuto che il mancato apprezzamento degli effetti della detenzione sull'AMMAZZAGATTI vulnerasse la valutazione operata dalla Corte d'Appello in ordine alla sua pericolosità - sotto lo specifico profilo dell'attualità della stessa - ed ha annullato con rinvio il provvedimento, per nuovo esame. 3. Come già in precedenza accennato, la Corte d'Appello ha nuovamente confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione, anzitutto valorizzando - in relazione agli specifici rilievi espressi dalla sentenza di annullamento con rinvio - le considerazioni, testualmente riportate, svolte in sede applicativa della misura di prevenzione quanto al rilievo da attribuirsi al delitto di sequestro di perspna, dimostrativo di un "salto di qualità" della biografia penale dell'AMMAZZAGATTI (rispetto al profilo di "truffatore seriale" finora riconosciutogli); in secondo luogo, la Corte d'Appello ha posto in rilievo sia il fatto che, nonostante la formale incensuratezza, il G.i.p. avesse ritenuto di applicare all'AMMAZZAGATTI la misura custodiale in carcere, sia il fatto che tale misura era 4 della misura cautelare abbia preceduto l'emissione del predetto decreto, e si sia stata tenuta ferma, da parte del giudice procedente, fino all'emissione della sentenza in grado d'appello. Su tali basi, la Corte ha escluso che la detenzione carceraria «abbia avuto refluenze escludenti l'attualità della sua riconosciuta pericolosità, risultando piuttosto addirittura confermativa di essa» (cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato). 4. Ritiene il t ollegio che, con la motivazione qui appena richiamata, la Corte d'Appello non si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (principio che, evidentemente, non può essere in alcun modo posto in discussione 242776). La Sesta Sezione aveva demandato al giudice di rinvio una nuova valutazione della pericolosità dell'AMMAZZAGATTI, alla luce del periodo detentivo iniziato circa un anno e mezzo prima dell'emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione, e protrattosi fino a due mesi dopo la predetta emissione: la valutazione richiesta implicava, con ogni evidenza, un'indagine sulla «potenziale incidenza» del prolungato periodo detentivo sulla pericolosità attuale del proposto, soprattutto in mancanza di segnalazioni circa condotte antisociali o comunque allarmanti te nute durante tale periodo, ovvero in quello immediatamente successivo. In altri termini, il prolungato periodo detentivo non è, per la Sesta Sezione, «in radice preclusivo» dell'applicazione della misura di prevenzione: esso impone però uno specifico accertamento degli effetti prodotti sulla pericolosità del proposto, la quale, in mancanza di tale verifica, non può dirsi compiutamente accertata quanto alla sua "attualità". Tale rinnovata valutazione in termini di attualità, nel senso richiesto dalla sentenza di annullamento, non si rinviene nella motivazione del decreto impugnato, che ha ritenuto di valorizzare una serie di elementi che, peraltro, costituivano in realtà il presupposto e la ragione giustificativa della nuova valutazione demandata al giudice di rinvio: la commissione di un delitto di apprezzabile gravità, l'applicazione della misura custodiale in carcere nonostante la formale incensuratezza, il mantenimento della misura stessa fino alla sentenza d'appello. Del tutto assente, nel provvedimento impugnato, è invece il concreto apprezzamento degli effetti spiegati dalla prolungata detenzione sull'AMMAZZAGATTI: deve quindi escludersi che, con il percorso sviluppato dalla Corte d'Appello, si sia operata una rivalutazione della sua attuale pericolosità sociale, nel sensq indicato dalla Sesta Sezione. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento del decreto impugnato (per mero errore materiale indicato in dispositivo come ordinanza), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame della pericolosità sociale dell'AMMAZZAGATTI, sotto il profilo della sua attualità, 5 in questa sede: cfr. ad es. Sez. 6, Sentenza n. 4546 del 09/01/2009, Sassi, Rv. nella prospettiva indicata dalla sentenza n. 35972 emessa dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 05/07/2017. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Così deciso il 22 giugno 2018

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