Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38492 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38492 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIORANO FABIO N. IL 26/01/1974
MAIORANO DARIO N. IL 14/08/1978
avverso la sentenza n. 2519/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 07/05/2013
g.
RG. 37643/2012 Maiorano Fabio — Maiorano Dario
Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza tutti
per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. in relazione al sequestro delle somme in denaro contante, e alla
mancata restituzione di alcuni oggetti in sequestro.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, riguardante poi i sequestri
effettuati e non la confisca disposta in sentenza; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in relazione alla confisca di quanto in sequestro, in
quanto corpo di reato, cose utilizzate per l’attività criminosa o provento della medesima, Ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
ro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
, 7.5.2013
Il ricorso è inammissibile.