Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38490 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38490 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo
avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Bergamo, emesso nel
procedimento a carico di
LAEEQ MEHBOOB nato in Pakistan il 29.3.1994
Visti gli atti, il decreto e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Pietro
Gaeta, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 27 febbraio 2018 il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Bergamo ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati,
sul presupposto dell’irrituale emissione del decreto di irreperibilità degli stessi
(non essendo state effettuate ricerche nel luogo di nascita all’estero).
Avverso l’anzidetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione, deducendone
l’erroneità, atteso che, ai sensi dell’art. 169 c. 4 c.p.p., le ricerche, al fine della
dichiarazione di irreperibilità, devono essere effettuate all’estero solo nel caso in
cui risulti il luogo in cui l’imputato sia residente o svolga attività lavorativa.

Data Udienza: 15/06/2018

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
delia regolarità degli aVvisi di rito; all’esito . questa Corte SupreMa ha deciso
come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In ordine al provvedimento, oggetto del ricorso del P.M., non è prevista
impugnazione e, come è noto, il cardine del sistema delle impugnazioni è la
regola di tassatività delle stesse, dettata dall’art. 568, comma 1, c.p.p.

(invero non espressamente evocata dal ricorrente), deve osservarsi che il
provvedimento in questione non è abnorme.
Difatti, esso, per quanto in ipotesi erroneo sul presupposto di fatto della
ritenuta nullità, non si pone al di fuori del sistema e non determina la stasi del
procedimento.
Del resto, giova ricordare che questa Corte (Sez. U, n. 25957 del
26/3/2009, Rv. 243590) ha avuto modo di osservare che non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc.
pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto
di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi
di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determina la
stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della
notificazione del predetto avviso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 15.62018

Peraltro, pur a volere ritenere dedotta l’abnormità del decreto impugnato

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