Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3849 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3849 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAORE SIDY N. IL 09/03/1979
avverso la sentenza n. 8/2011 TRIBUNALE di ASTI, del 19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge rale in p r ona eel ott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19.3.13 il Giudice monocratico del Tribunale di Asti confermava a carico di
TRAORE SIDY la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Asti,in data 14.12.10,con la quale
l’imputato era stato condannato per il delitto di lesioni–ascrittogli ai sensi dell’art.582 CP –in
pregiudizio di Gharizadeh Mohammed,(che era stato colpito con una testata al volto,riportando
lesioni guaribili in gg.20),alla pena di €516,00 di rnulta,ed al risarcimento dei danni in favore della
parte civile,liquidati in €2.700,00 oltre €1.300,00 per danno morale-

1-inosservanza di norme processuali-

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

A riguardo la difesa rilevava che essendo stata fissata l’udienza del 18.10.2011 ,alle ore 12,00

innanzi al Tribunale, il giudice procedente aveva dato corso alla trattazione del procedimento alle ore
10,08,designando un difensore ex art.97,co.4 CPP.e dichiarando la contumacia dell’imputato,e aveva
disposto il rinvio ad altra udienza,senza disporre alcuna notifica dell’avviso all’imputatoIn tal senso rilevava la violazione dell’art.179 CPP-richiamando i principi giurisprudenziali
( Cass.Sez.V,23.9.08 n.39843)e rilevava la nullità della dichiarazione di contumacia,intervenuta in
un momento nel quale non poteva essere verificata la mancata comparizione
dell’imputato,evidenziando la mancata notifica dell’avviso di udienza successivo.
Richiamava altresì l’art.420 quater CPP.citando Cass.IV,22.11.11-e Sez.VI,26.2.09,n.143762-deduceva con ulteriore motivo il difetto della motivazione in ordine alle richieste di riduzione della
pena per concessione delle attenuanti generiche.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso è dotato di fondamentoInvero è da ritenere

sussistente la dedotta violazione di legge,relativa alla dichiarazione di

contumacia dell’imputato,dal momento che-come è dato desumere dal decreto di citazione a
giudizio,e dal verbale dibattimentale richiamato dalla difesa-nella specie,risulta che alla data fissata
per la prima udienza dibattimentale, il giudice aveva aperto il dibattimento in orario antecedente a
quello indicato nel decreto di citazione.
Risulta in tal senso viziata la dichiarazione di contumacia dell’imputato,non essendo stata verificata
la mancata comparizione dello stesso,nell’ora prestabilita nell’atto di citazione.
A riguardo va evidenziato il pertinente richiamo reso dalla difesa del ricorrente ai canoni
giurisprudenziali di questa Corte,laddove stabilisce che integra la nullità assoluta ex art.179
cpp.l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del
difensore(Cass.Sez.V-n.39843 del 23.9.08-RV241738)Ugualmente risulta la violazione di legge denunciata per il mancato avviso della data fissata per la
nuova udienza a seguito del rinvio del dibattimento,secondo quanto stabilito con sentenza di questa
Corte(Sez.VI,del 26.2.2009,n.14376-RV243260-)atteso che

l’omessa notifica all’imputato non

comparso ma non ancora dichiarato contumace,dell’ordinanza di rinvio del dibattimento è causa di
nullità assolutaConseguentemente deve essere pronunziato l’annullamento della impugnata sentenza,con rinvio per
nuovo giudizio al competente giudice di appello,restando assorbita dai suddetti rilievi l’ulteriore
censura articolata dal ricorrente.

PQM

Roma,deciso in data 23 settembre 2014.

Il Consigliere relatore

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.

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