Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38489 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38489 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO ANGELANTONIO N. IL 11/08/1943 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 6094/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Castaldo Angelantonio, in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
il decreto di archiviazione indicato in epigrafe, deducendo violazione degli artt. 409
e 410 cpp, non essendo stata fissata l’udienza camerale,nonostante nell’opposizione
alla richiesta di archiviazione fossero state puntualmente indicate le attività
d’indagine da compiere.

sede di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’art.
410 cpp, il potere di sindacare i contenuti dell’opposizione anche in punto di
pertinenza e di rilevanza delle indagini (Sez. U. 14-2-1996, Testa). Laddove per
pertinenza si intende , come è noto, l’inerenza rispetto alla notizia di reato mentre
per rilevanza si intende l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze delle
indagini ( Cass ,Sez II, 30-9-2003 n 43058, rv n.227202 ; Cass. , Sez. VI , 26-3-04
n.25048, rv 229603). Ne deriva che l’opposizione della persona offesa, quantunque
formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni ,può essere dichiarata
inammissibile con provvedimento de plano purchè il Gip motivi adeguatamente in
ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle
ulteriormente richieste ( Cass Sez V 17-1-2005 n 5661 , rv 231298; Cass Sez VI 5-22003n. 10682, Cass pen 2004 4092; Cass Sez IV 27-5-2003, n. 34405 , Cass. pen
2004, 4093).
Nel caso in disamina, il Gip ha motivato, al riguardo, in maniera

congrua ,

esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum, essendo dall’apparato giustificativo del provvedimento
impugnato enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , poiché il Giudice ha
preso in esame tutte le deduzioni di parte ed è pervenuto all’accoglimento della
richiesta di archiviazione attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile, sotto il profilo della razionalità, avendo egli evidenziato che le indagini
espletate avevano dimostrato l’insussistenza di condotte omissive e che, d’altronde,
l’opposizione non conteneva l’indicazione di un preciso tipo di investigazione
suppletiva, limitandosi a contestare la fondatezza delle argomentazioni del pubblico
ministero.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite hanno infatti attribuito al giudice , già in

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
cinquecento.

Così deciso in Roma il 15-10-2014.

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