Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38489 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38489 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
ZANIOLO WILLY nato a SAN GIORGIO IN BOSCO il 05/12/1954
avverso la sentenza del 30/01/2018 del TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ricorre per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 30/1/2018
con la quale è stata applicata all’imputato Willy Zaniolo, ritenuta la continuazione
e la recidiva contestata, la pena di mesi quattro e giorni ventiquattro di
reclusione, in ordine ai reati di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n. 2

1.1. Deduce l’illegalità della pena, avendo il giudice del merito, in
conformità alla richiesta avanzata dalle parti, erroneamente stabilito la pena
base sulla ricettazione, da ritenersi ipotesi attenuata in ragione della misura della
reclusione (pari a mesi tre) e, dunque, su fattispecie meno grave rispetto a
quella del furto aggravato, punita più severamente (con la reclusione da due a
sei anni e con la multa da C 927,00 a C 1.500,00, a fronte della pena della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a C 516,00 stabilita per la
ricettazione lieve).
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data
22/5/2018, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata stante la
fondatezza dei motivi di ricorso.
3. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
3.1. Il Tribunale, per come evidenziato dal P.G., nel recepire l’accordo delle
parti ha stabilito la pena base su fattispecie di reato meno grave. Questa Corte
ha, infatti, affermato che in tema di continuazione tra reati diversi,
l’individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite
invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore
a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale
maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti
con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà
liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per
essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l’altra
violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale
maggiore nel minimo (Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 17/2/2015, Rv.
262528).
3.2. Inoltre, il Tribunale ha anche omesso di applicare la pena pecuniaria
della multa, stabilita in forma congiunta alla reclusione. L’omissione della pena
pecuniaria è causa di nullità della sentenza, non potendo emendarsi ad opera del
giudice del merito con la procedura di correzione di errore materiale (Sez. 2, n.

2

cod. pen.) e 648 cod. pen.

6175 del 6/6/1972, Rv. 121983).
4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
5 L’affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa
delle questioni affrontate consente di redigere la motivazione della decisione in
forma semplificata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Pordenone. Motivazione semplificata.
Così deciso il 15/6/2018

P.Q.M.

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