Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38488 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38488 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELINO GIAMPAOLO N. IL 05/03/1969
avverso la sentenza n. 13722/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

Belino Giampaolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo abnormità e nullità assoluta dell’imputazione, per irrituale contestazione
di un fatto nuovo ; incongruità della contestazione del concorso perché , per uno degli
imputati , inspiegabilmente , la data del commesso reato è individuata nell’8-4-2011
e, per l’altro , nel 28-4-2011;omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i
presupposti dagli atti a disposizione del giudice; erroneità della qualificazione
giuridica, dovendosi attribuie alla fattispecie concreta in esame il nomen iuris ex art
378 cp .Le doglianze sono state ribadite con memoria presentata il 9-10-2014.
Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede , in quanto
l’applicazione della pena, a norma dell ‘art 444 cpp , postula la rinunzia a far valere
qualunque eccezione di nullità , anche assoluta , diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato . Dunque l’accesso al rito
ex art 444 cpp comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura
processuale ( Sez V 25-3-2010 n. 21287 , rv 247539 ; Sez II 29-1-2008 n. 6383 , rv
239449). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su richiesta non
possono nemmeno proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione
giùridica risultante dall’imputazione ( Sez VI 19-2-2004 n. 18385, rv 228047; Cass
Sez VI 2-3-99 n. 2815 , rv. 213471 ; Cass Sez II 29-1-2008 n. 6383, rv 239449).
L’obbligo di motivazione dal parte del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all ‘art 129 cpp
, conformemente ai criteri di legge. Nel caso di specie , il giudice ha evidenziato , con
motivazione esente da censure, che elementi di reità si evincono dagli atti
analiticamente indicati in sentenza
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014.

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA