Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38488 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38488 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELINO GIAMPAOLO N. IL 05/03/1969
avverso la sentenza n. 13722/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
Belino Giampaolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo abnormità e nullità assoluta dell’imputazione, per irrituale contestazione
di un fatto nuovo ; incongruità della contestazione del concorso perché , per uno degli
imputati , inspiegabilmente , la data del commesso reato è individuata nell’8-4-2011
e, per l’altro , nel 28-4-2011;omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i
presupposti dagli atti a disposizione del giudice; erroneità della qualificazione
giuridica, dovendosi attribuie alla fattispecie concreta in esame il nomen iuris ex art
378 cp .Le doglianze sono state ribadite con memoria presentata il 9-10-2014.
Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede , in quanto
l’applicazione della pena, a norma dell ‘art 444 cpp , postula la rinunzia a far valere
qualunque eccezione di nullità , anche assoluta , diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato . Dunque l’accesso al rito
ex art 444 cpp comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura
processuale ( Sez V 25-3-2010 n. 21287 , rv 247539 ; Sez II 29-1-2008 n. 6383 , rv
239449). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su richiesta non
possono nemmeno proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione
giùridica risultante dall’imputazione ( Sez VI 19-2-2004 n. 18385, rv 228047; Cass
Sez VI 2-3-99 n. 2815 , rv. 213471 ; Cass Sez II 29-1-2008 n. 6383, rv 239449).
L’obbligo di motivazione dal parte del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all ‘art 129 cpp
, conformemente ai criteri di legge. Nel caso di specie , il giudice ha evidenziato , con
motivazione esente da censure, che elementi di reità si evincono dagli atti
analiticamente indicati in sentenza
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014.
OSSERVA