Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38488 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38488 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LIGUIGLI ANNA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 10/11/1968
D’AMBROSIO NICOLA nato a ALTAMURA il 25/09/1989

avverso il decreto del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Liguigli Anna e D’Ambrosio Nicola (Avv. Massimo Roberto
Chiusolo) ricorre per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di appello di
Bari in data 13/12/2017 (dep. 14/3/2018), pronunciando in sede di rinvio dalla
Corte di cassazione, ha accolto parzialmente l’appello dei ricorrenti
(rispettivamente terza interessata ed erede del defunto proposto D’Ambrosio

relative al capitale sociale ed ai beni della Fashion House s.r.l. e della Fashion
World s.r.l., confermando nel resto il decreto impugnato riguardo alla confisca di
un appartamento e della relativa cantina quale pertinenza.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine agli art. 16
d.lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125 cod. proc.
pen. e 10 d.lgs. n. 159/2011, sul rilievo dell’essere il decreto impugnato privo
dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento in relazione all’obbligo
motivazionale. In particolare, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione
del tutto apparente sulla sussistenza della pericolosità sociale del proposto
(D’Annbrosio Francesco) dopo il 19/3/2004, data in cui questi aveva cessato di
espiare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ricavandola
dagli esiti del procedimento penale n. 5082/2002 ove lo stesso era imputato del
delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dalla prognosi positiva che l’accusa
aveva ricevuto in sede di udienza preliminare essendosi disposto il rinvio a
giudizio. La Corte aveva però omesso di apprezzare che in quel giudizio il merito
dell’accusa non era stato affrontato essendo l’imputato deceduto e la sua
posizione definita con sentenza di n.l.p. ai sensi dell’art. 129 codice di rito. Di
conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere un autonomo giudizio
quantomeno in forma indiziaria sulla sussistenza dei fatti contestati al proposto
in quel giudizio e non limitarsi ad un mero rinvio a provvedimenti aventi natura
processuale.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli
artt. art. 18 e 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost.,
125 cod. proc. pen. e 10 d.lgs. n. 159/2011, sul rilievo che nessun accertamento
era stato svolto sull’atteggiamento soggettivo degli eredi al fine di accertare se
costoro fossero consapevoli dell’attività illecita del suo autore e della genesi
illecita dei cespiti patrimoniali oggetto di successione. La confisca era stata
quindi disposta sulla base di un non consentito automatismo.
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 24

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Francesco) disponendo la restituzione agli aventi diritto delle quote sociali

d.lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125 cod. proc.
pen. e 10 d.lgs. n. 159/2011, sul rilievo che, ai fini di stabilire la sproporzione tra
reddito dichiarato e beni sequestrati, la Corte territoriale aveva fatto ricorso alle
tabelle elaborate dall’ISTAT della spesa media delle famiglie italiane, senza
tenere conto delle specificità ravvisabili nel caso di specie (stile di vita
assolutamente morigerato).
2. Ricorre per cassazione anche altro difensore di D’Annbrosio Nicola, figlio

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt.
6 par. 3 lett. b) e 7 Convenzione EDU e 627, comma 3, cod. proc. pen., sul
rilievo che la Corte di appello, compiendo un accertamento della pericolosità
sociale del proposto successiva alla cessazione della misura della sorveglianza
speciale, aveva violato il perimetro valutativo ad essa demandato dalla sentenza
di annullamento con rinvio, delimitato al periodo in cui si sarebbe verificato
l’acquisto del bene (anni 1999-2004).
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc.
pen. in considerazione del fatto che nel presente giudizio non erano stati
acquisiti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati dallo stesso giudice del
merito nel 2000 e posti a fondamento della riduzione della sorveglianza speciale
e di revoca della confisca dei beni allora ablati.
2.3. Con il terzo motivo deduce la “carenza e/o contraddittorietà
motivazione in riferimento alla “correlazione temporale tra gli acquisti e la
manifestazione di pericolosità”. Al riguardo, evidenzia (pagg. 10-13) una
pluralità di indici fattuali dimostrativi dell’assenza di pericolosità in epoca
precedente alla cessazione della misura di prevenzione personale (cessata nel
2004) e comunque coeva all’esecuzione della misura cautelare del marzo 2002 e,
dunque antecedente all’operazione di acquisto dei beni nel luglio 2004 e nel
successivo periodo 2010-2013. Né elementi attuali di pericolosità potevano trarsi
dalla contestazione elevata nel processo penale iscritto nel 2002, trattandosi di
accusa “generica, scarna e sfornita di dato oggettivo indiziario, al punto da
imporre al P.M. la rinunzia alla richiesta di misura personale.
3. Ricorre per cassazione il difensore di Liguigli Anna, coniuge del proposto
(Avv. Angela Aliani).
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt.
6 par. 3 lett. b) e 7 Convenzione EDU e 627, comma 3, cod. proc. pen. (censura
sovrapponibile per contenuto a quella sub 2.1.).
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art.

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del proposto, quale terzo interessato (Avv. Angela Liliana Lagreca).

649 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di verificare l’incidenza
della decisione che lo stesso giudice ebbe ad adottare nel 2000 con la quale era
stato ridotto il periodo di sorveglianza speciale e accertata la provenienza lecita
dei beni derivante dall’attività di dipendente, fondandosi la nuova “confisca” sulla
medesima sorveglianza speciale (cessata nel 2004, comminata nel 1999, ridotta
a due anni e con revoca della confisca), di talché poteva ritenersi contraddittorio
affermare che appena cessata ola sorveglianza fossero emersi proventi illeciti

leciti ascrivibili ai coniugi D’Ambrosio e Ligugli a cui ricondurre l’acquisto
dell’abitazione nel luglio 2004 oggetto della misura ablatoria indica una serie di
indici fattuali dimostrativi della capacità reddituale del nucleo familiare.
4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 24/4/2018 ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso essendo i motivi manifestamente
infondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi non sono fondati. I motivi essendo comuni possono essere
trattati unitariamente.
5.1. Va anzitutto precisato che il giudice del rinvio, con motivazione
congrua e, dunque, non apparente o mancante, risulta avere dato conto degli
elementi che sostengono il giudizio di pericolosità sociale del proposto fino alla
cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, così
corrispondendo all’accertamento che questa Corte di legittimità aveva
demandato di svolgere in sede di rinvio. Al riguardo, si è fatto in particolare
riferimento agli esiti del procedimento penale che ha visto il proposto (nelle more
deceduto) rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., “reato
accertato in data 6/6/2002 e tutt’ora permanente presso Gravina di Puglia”. Con
riferimento, poi, al ruolo che il D’Ambrosio Francesco avrebbe avuto in seno al
sodalizio mafioso si è precisato come gli fosse contestato di essere stato
luogotenente del primo capo clan e poi del successivo e di essere stato,
unitamente ad altri sodali, promotore ed organizzatore di tutte le attività
criminose del gruppo, assumendo anche funzioni di dirigenza, nonché di avere
rivestito tale qualità anche in seno ad un’organizzazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Trattasi, dunque,
all’evidenza, di elementi di accusa in relazione a reati che risultano
ontologicamente idonei a generare profitto illecito e pienamente utilizzabili per

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idonei a giustificare i beni oggi confiscati. A conferma della presenza di redditi

fondare ed argomentare il giudizio di pericolosità sociale. Al riguardo, questa
Corte di legittimità ha, infatti, precisato che, ai fini della formulazione
del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, è
legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali,
benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza
irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in
ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche

esclusione della pericolosità sociale (ex multis Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Rv.
266364; Sez. 5, n. 32353 del 16/5/2014, Rv. 260482).
5.2. Il giudizio di pericolosità, in ragione dei suddetti elementi (l’iscrizione
del procedimento per partecipazione qualificata ad associazione mafiosa è del
2002) e di altro espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (un
arresto dell’8/3/2002 seguito da ordinanza di custodia domiciliare e successiva
condanna per violazione della legge armi), risulta essere stato effettuato anche
sulla base di elementi che non erano stati in precedenza apprezzati allorché con
precedente decreto della stessa Corte di appello di Bari in data 30/11/2001 la
misura di prevenzione personale fu ridotta ad anni due, con rigetto della
proposta di confisca. Non sussiste, pertanto, la paventata violazione di legge
sotto il profilo del c.d. ne bis in idem.
5.3. Né, poi, si registra un non consentito “sconfinamento” da parte del
giudice del rinvio in punto di valutazione della pericolosità rispetto a quanto
demandato dalla Corte di legittimità in sede di annullamento (sentenza n.
39007/2017 della Sesta Sezione penale), in quanto oggetto di ricorso del P.G.
presso la C.A. di Bari era proprio il tema della sussistenza di indici di pericolosità
immediatamente a ridosso dell’acquisto degli immobili confiscati (fino all’anno
2005) e poi dissequestrati dalla Corte barese (la misura risulta cessata al
19/3/2014 anche per effetto della coeva detenzione nelle more subita). E a tale
periodo risulta essersi limitata la verifica compiuta dalla Corte di appello in sede
di rinvio, a nulla valendo che si sia fatto riferimento al dato processuale
dell’avvenuto rinvio a giudizio del proposto per i gravi reati in precedenza
indicati, successivo al periodo di verifica della “pericolosità”, in quanto
chiaramente riferito a fatti che in quell’arco temporale sono stati commessi (si è
evidenziato sub 5.1. come l’iscrizione di quel procedimento è avvenuta nel 2002
e la contestazione sia “accertati in data 6.6.2002 con permanenza attuale”).
5.4. Relative a censure di merito e, dunque, inammissibili, anche perché
riproduttive di quelle avanzate in sede di appello, sono le doglianze che

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una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica

attengono

alla

ritenuta

sproporzione

dei

beni

acquistati

(limitata

all’appartamento e alla sua pertinenza) in quanto investono, semmai, il profilo di
congruità della motivazione e comunque, proprio attraverso la pedissequa
ripetizione degli indici fattuali che sarebbero dimostrativi di adeguata capacità
reddituale a far fronte, unitamente al prestito, all’acquisto del bene, si chiede a
questa Corte di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita
in questa sede ove, peraltro, si può dedurre soltanto il vizio di violazione di

5.5. Nessuna violazione di legge è poi ravvisabile nell’avere la Corte
d’appello fatto riferimento, ai fini della verifica del requisito della “sproporzione”,
agli indici ISTAT rispetto ai redditi dichiarati dal proposto e dal nucleo familiare,
in quanto il giudice del merito risulta avere proceduto ad una lettura critica di tali
valori, alla luce degli ulteriori elementi fattuali acquisiti, che ha consentito di
verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine da Carabinieri,
l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore
degli acquisti medesimi (limitato ai fini della ablazione alla sola casa di
abitazione).
5.6. Vi è carenza di interesse a far valere doglianza in ordine all’assenza di
pericolosità sociale successiva al periodo di cessazione della misura di
prevenzione personale in relazione ad acquisti (partecipazione sociali acquisite
dal figlio Nicola) che si sono verificato a distanza di tempo (periodo 2010-2013),
tenuto conto che la stessa Corte territoriale risulta avere accolto l’appello dei
ricorrenti, revocando, in riforma del decreto del Tribunale di Bari, il sequestro
delle quote sociali e dei relativi beni delle società a r.l. di interesse.
5.7. Manifestamente infondato è infine il motivo relativo alla mancata
verifica dello stato soggettivo in cui verserebbero gli eredi, in quanto la confisca
risulta limitata a bene acquistato dal proposto – e in relazione al quale si sono
valutate tutte le risorse del nucleo familiare – successivamente pervenuto agli
eredi (in corso di causa) a causa della recente scomparsa del D’Ambrogio
Francesco. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è legittima
la confisca disposta a carico degli eredi di un soggetto deceduto la cui
appartenenza ad una associazione mafiosa sia accertata in via incidentale dopo
la morte e sulla base di elementi sopravvenuti rispetto a quelli che, in un
precedente procedimento di prevenzione, avevano condotto all’esclusione della
pericolosità (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della
pericolosità del “de cuius” non determina alcuna violazione del diritto di difesa,
posto che ai successori sono assicurate – come avvenuto peraltro nel caso di

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legge.

specie ove i familiari sono parti del giudizio – tutte le facoltà ed i mezzi necessari
per contestare la valutazione di pericolosità).(Sez. 6, n. 31504 del 24/5/2017,
Rv. 270854). Non sussiste quindi alcuna violazione di legge, né tantomeno delle
disposizioni di carattere convenzionale enunciate.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/6/2018

P.Q.M.

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