Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38487 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38487 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALAJ JETMIR N. IL 11/10/1976
MALAJ PERPARIM N. IL 17/03/1984
avverso la sentenza n. 105/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Malaj Jetmir e Malaj Pierparim ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla sussistenza del reato di danneggiamento aggravato dell’uscio delle persone
offese,in quanto non provato; in ordine inoltre alla concessione delle attenuanti
generiche in via prevalente.

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come i Carabinieri, al momento del loro intervento,
avevano riscontrato il danneggiamento del portone nella porzione superiore,
verosimibilmente arrecato con un bastone, e immediatamente dopo avevano
avvistato nel vicolo adiacente Malaj Jetmir, identificandolo quale autore del
danneggiamento. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti
alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale evidenziato la già avvenuta concessione delle
attenuanti generiche, nonostante i, sia pur modesti, precedenti penali degli
imputati.II calcolo della pena è del tutto esente da censure.
A/fra
IPricors9 va dunque dichiarati) inammissibilq , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna det ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure

,

somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

_

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna ilYricorrentp al pagamento delle
t/441.t.tio

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del (

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